PNRR, limiti al trattamento accessorio
Un Comune ha chiesto chiarimenti alla Corte dei conti in merito ai limiti del trattamento accessorio di cui art. 23 comma 2 Dlgs 75/2017. Il Comune istante riferisce che nel 2022 sono previste importanti risorse, nell’ambito del PNRR, dedicate alla transizione al digitale» e che il Comune ha aderito ad alcuni avvisi pubblici del portale PA digitale 2026, prevedendo per lo sviluppo di progetti di transizione digitale «obiettivi specifici e altamente innovativi nell’ambito del piano della performance, definiti secondo le caratteristiche descritte dalla Corte dei Conti per la Liguria, che si vorrebbe finanziare con una seppur minima parte delle suddette risorse, da destinare al personale coinvolto». Il Comune chiede conferma che le predette risorse variabili aggiuntive si potranno considerare non sottoposte al limite di cui all’art. 23 co. 2 del D.lgs. n. 75/2017
La Corte conti Lombardia, con delibera n. 116/2022, ha precisato che il trattamento economico accessorio destinato al personale comunale impiegato nei progetti di transizione digitale finanziati nell’ambito del PNRR, in quanto finanziato dai medesimi fondi, non rileva ai fini dei limiti previsti dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
Il trattamento accessorio in questione, peraltro, dovrà essere correttamente gestito non solo in relazione alle norme di contenimento della spesa del personale, ma anche in relazione a quanto previsto dalle disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle funzioni locali, in tema di fondo per le risorse decentrate, e dall’articolo 113 del decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 50, in tema di incentivi per funzioni tecniche, ove ne ricorrano i presupposti».