PNRR fondo opere indifferibili, gli importi per gli enti
L’articolo 1, comma 370, della legge n.197 del 29 dicembre 2022, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell’aggiornamento dei prezzari regionali di cui all’articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, e a valere sulle risorse del Fondo per l’avvio di opere indifferibili, ha previsto, per l’anno 2023, in aggiunta all’importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura del 10 per cento dell’importo di cui al citato decreto.
Alla preassegnazione accedono, su base semestrale, gli enti locali attuatori, così come definiti dall’articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Il Ministero dell’Interno comunica che ai fini della preassegnazione relativa al secondo semestre 2023, sono considerati destinatari della preassegnazione nella misura del 10% dell’importo finanziato, gli enti locali che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023.