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PNRR, esclusione del controllo concomitante Corte dei Conti

Il DL 44/2023, convertito in Legge 74/2023, all’art. 1 comma 12-quinquies lettera b) prevede l’esclusione, dal perimetro dei piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale sui quali la Corte dei conti svolge il controllo concomitante, di quelli previsti o finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ovvero dal Piano nazionale per gli investimenti complementari.

La norma dispone:

Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) all'articolo 22, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione di quelli previsti o finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101».

Sul tema, il Servizio studi del Senato fornisce, in primo luogo, un inquadramento delle funzioni attribuite dal legislatore italiano alla Corte dei conti nel quadro della governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari. L’attuale quadro normativo in materia ha previsto, infatti, un coinvolgimento del giudice contabile attraverso il conferimento di una duplice tipologia di funzioni di controllo riferite al percorso di attuazione del PNRR:

- da un lato, il controllo (di carattere successivo) sulla gestione di cui all’articolo 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994, attribuito alla Corte dei conti dall’articolo 7, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

- dall’altro lato, il controllo concomitante sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale, attribuito dall’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Si tratta dunque, in entrambi i casi, di funzioni di controllo già attribuite, in via generale, dall’ordinamento alla Corte dei conti – rispettivamente, dalla legge n. 20 del 1994 e dalla legge n. 15 del 2009. L’espressa previsione legislativa della loro applicazione, con riguardo ai programmi e progetti previsti dal PNRR, risponde alla ratio unitaria di adeguare tali tipologie di controllo alle specificità e peculiarità che caratterizzano il Piano, sia che si tratti, nel caso del controllo successivo sulla gestione, di operare valutazioni di “economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR” (art. 7, comma 7, decreto-legge n. 77 del 2021), sia che si tratti di svolgere il controllo concomitante “sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale” (art. 22, comma 1, decreto-legge n. 76 del 2020).

La disposizione in esame interviene sulla seconda tipologia di controllo, modificando l’articolo 22, comma 1, primo periodo, del citato decreto-legge n. 76 del 2021, al fine di escludere, dall’ambito dei piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e rilancio dell’economia nazionale oggetto di controllo concomitante, quelli previsti o finanziati dal PNRR o dal PNIC.

Gli effetti di ali disposizioni, tuttavia, non si sono ancora avvertiti nelle procedure REGIS per il monitoraggio e controllo PNRR.