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PNRR digitalizzazione, variazione compensative tra parte capitale e parte corrente

E' possibile effettuare variazioni compensative tra parte capitale e parte corrente, nell'ambito del PNRR digitalizzazione, tramite reimputazioni anche in deroga alla norma contabile. E' quanto precisa la Circolare RGS n. 8/2024, già da noi comunicata in precedente news, in riferimento a quanto disposto dall'art. 27 comma 2 quinquies DL 152/2021. In particolare:

Richiamato l’art. 27 comma 2 quinquies DL 152/2021 convertito in Legge 233/2021:

2-quinquies. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 2-bis con riguardo all'esigenza di rafforzare i servizi digitali anche in conformità al Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché al fine di assicurare la trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione in coerenza con gli obiettivi e i tempi previsti dalla linea di intervento M1C1 - riforma 1.3 del medesimo Piano, garantendo l'efficacia e l'efficienza dei processi di spesa nella fornitura di servizi digitali, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché la Commissione nazionale per le società e la borsa, a decorrere dall'anno finanziario 2022 e fino al termine di attuazione del predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono proporre, nell'ambito dei rispettivi bilanci di previsione o con i provvedimenti di assestamento dei bilanci stessi, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti previsti, nell'ambito delle proprie dotazioni finanziarie, per gli investimenti relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in attrezzature, quali i server e altri impianti informatici, e quelli relativi all'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente comma da parte delle amministrazioni centrali dello Stato è assicurata dagli uffici centrali del bilancio. Per le amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni centrali dello Stato, i collegi di revisione dei conti e i collegi sindacali presso gli enti e organismi pubblici vigilano sulla corretta applicazione del presente comma nell'ambito dei compiti loro attribuiti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123

Richiamata la Circolare Ragioneria Generale dello Stato n. 8/2024:

Circa la possibilità “di proporre, nell'ambito dei rispettivi bilanci di previsione o con i provvedimenti di assestamento dei bilanci stessi, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti previsti nell'ambito delle proprie dotazioni finanziarie.

In particolare, le variazioni compensative potrebbero avvenire, se del caso, anche in deroga a quanto previsto dalle norme contabili, tra le spese per investimenti relativi a tecnologie informatiche e di comunicazione, quali quelle relative ai server o altri sistemi informatici (conto capitale), e le spese relative all'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali (parte corrente).

Le variazioni compensative in questione possono essere disposte, una sola volta entro l’esercizio 2026, anno in cui si conclude l’attuazione del PNRR, per ciascuna articolazione dipartimentale o analoga struttura organizzativa, comunque denominata, presente nell’amministrazione che programmi e sottoscriva contratti/disciplinari/convenzioni/ecc. in cui si disciplina il passaggio al cloud nei limiti delle disponibilità di bilancio di parte corrente e delle risorse di conto capitale eventualmente utilizzate a integrazione di quelle correnti.

Circa gli effetti finanziari e contabili di dette variazioni, si precisa che essi possono essere riferiti anche alle annualità successive al 2026, fino alla conclusione del progetto e/o contratto sottoscritto dall’amministrazione per la realizzazione delle attività di digitalizzazione.

A titolo esemplificativo si cita il caso di un contratto di passaggio al cloud da sottoscrivere nell’anno 2025 per l'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali la cui realizzazione copra un arco temporale pluriennale, ad es. novennale. In questa situazione risulterà corretta una variazione compensativa adottata in sede di predisposizione del bilancio di previsione, che comporti una rimodulazione di dotazioni finanziarie tra conto capitale e parte corrente, che produca i suoi effetti anche oltre l’anno 2026 e sino a tutto il periodo previsto dal progetto/contratto sottoscritto per la conclusione dell’operazione, nel caso ipotizzato fino al 2034. A partire dal 2035 (in sede di rinnovo del contratto) tali spese saranno da considerare a tutti gli effetti spese correnti.

Ovviamente, è necessario che ciascun dipartimento o analoga struttura organizzativa dei soggetti in indirizzo, ai fini della corretta programmazione delle risorse, prepari per tempo l’operazione di “passaggio al cloud” in base all’anno di stipula del contratto (già trascorso, in corso o previsto negli anni successivi e comunque non oltre il 2026) e adotti la conseguente variazione contabile pluriennale, tenendo conto anche della scadenza dei contratti in essere nel triennio 2024–2026, quantificando la variazione compensativa da effettuare in funzione della spesa/costo pluriennale dei medesimi contratti connessi al suddetto “passaggio” e aggiornando, ove presente, il bilancio pluriennale.