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PNRR digitalizzazione non va tutto a Titolo I

La FAQ Arconet n. 49 rileva, in data 16.03.2022:

L’art. 27, comma 2-quinquies, del DL 152/2021 prevede che “ le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché la Commissione nazionale per le società e la borsa, a decorrere dall'anno finanziario 2022 e fino al termine di attuazione del predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono proporre, nell'ambito dei rispettivi bilanci di previsione o con i provvedimenti di assestamento dei bilanci stessi, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti previsti, nell'ambito delle proprie dotazioni finanziarie, per gli investimenti relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in attrezzature, quali i server e altri impianti informatici, e quelli relativi all'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente comma da parte delle amministrazioni centrali dello Stato è assicurata dagli uffici centrali del bilancio. Per le amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni centrali dello Stato, i collegi di revisione dei conti e i collegi sindacali presso gli enti e organismi pubblici vigilano sulla corretta applicazione del presente comma nell'ambito dei compiti loro attribuiti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.”. Ai fini dell’applicazione di tale norma, come sono classificate le spese per l’acquisizione di servizi cloud infrastrutturali nel modulo finanziario del piano dei conti integrato di cui all’a llegato 6 al d.lgs. n. 118 del 2011?

RISPOSTA

Le spese per l’acquisto di servizi infrastrutturali Cloud sono classificate tra le spese per l’i nformatica nel titolo 1 della spesa. A titolo esemplificativo si riportano di seguito le voci di parte corrente della spesa per informatica che possono essere ricondotte all’acquisto di servizi cloud infrastrutturali previste nel modulo finanziario del piano dei conti integrato di cui all’a llegato 6 al d.lgs. n. 118 del 2011. I servizi di assistenza e di consulenza rientrano nella spesa di servizi cloud infrastrutturali.

Tuttavia, occorre rilevare che la spesa relativa alla digitalizzazione non è rappresentata esclusivamente dal Cloud; alcune spese sono allocate a Titolo II secondo natura. Quindi in tali casi il contributo PNRR sarà da allocare a Titolo IV entrata.