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Pnrr digitalizzazione, i fondi non sono cumulabili

In materia di PNRR è fondamentale che il Comune effettui una corretta programmazione di cassa, pur potendo disporre di anticipazione iniziale del 10% e di erogazioni a tranches successive sulla base dello stato avanzamento lavori.

Il meccanismo dell’anticipazione non si applica al caso dei bandi digitalizzazione, anche se in questo caso sono finanziate molte spese già sostenute dall’ente con proprie risorse a partire dalla data di inizio pandemia o comunque nel rispetto di quanto previsto nei bandi. Sono finanziabili, mediante attestazione, anche le spese sostenute in economia per la realizzazione dei relativi progetti.

Si tratta essenzialmente di bandi rientranti in:

Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud

Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici

Adozione pagoPA e app IO

Adozione identità digitale

Digitalizzazione degli avvisi pubblici

Il fatto che manchi ogni forma di acconto fa si che i fondi PNRR digitalizzazione siano vincolati di competenza ma non di cassa.

Per tali progetti non si procede a rendicontazione REGIS ma solo alla presentazione di documentazione comprovante il raggiungimento dell’obiettivo. La rendicontazione è forfetaria (Lump Sum). A seguito di riscontro positivo da parte del Ministero titolare (Dipartimento trasformazione digitale), vengono erogate al Comune le risorse, in un’unica soluzione.

I finanziamenti PNRR digitalizzazione non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici di qualsiasi tipo (Stato; Regione; U.E.)