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PNRR, come gestire i fondi sicurezza ed efficientamento già assegnati

Il Ministero dell'Interno comunica che a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l’Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021, è entrata in vigore la legge 29 luglio 2021, n.108, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Successivamente, il Ministero dell'economia delle finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n.229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l’attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A.

In particolare, risulta - tra le altre - affidata al Ministero dell’interno la Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni”, in cui sono confluiti i contributi agli investimenti per gli enti locali previsti dall’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145 (graduatoria 2021), e dall’articolo 1, commi 29 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (cd. medie opere e piccole opere)

Gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse nonché attuatori dei relativi progetti, di cui alle citate linee di finanziamento, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure.