PNRR, anche gli enti locali nel tavolo tecnico
L'articolo 3 del DL 77/2021, convertito in Legge 108/2021 prevede l'istituzione di un Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, con funzioni consultive e con possibilità di segnalazione alla Cabina di regia e al Servizio centrale per il PNRR di profili ritenuti rilevanti per la realizzazione del Piano.
Tale disposizione prevede l'istituzione - mediante decreto del Presidente del Consiglio da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione - di un Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale.
Esso è composto da rappresentanti:
- delle parti sociali;
- del Governo;
- delle Regioni, degli Enti locali e dei rispettivi organismi associativi nonché di Roma capitale
- delle categorie produttive e sociali;
- del sistema dell’università e della ricerca scientifica;
- della società civile;
- delle organizzazioni della cittadinanza attiva.
I componenti sono individuati sulla base della maggiore rappresentatività, della comprovata esperienza e competenza e di criteri oggettivi e predefiniti da individuare con il DPCM che dispone l’istituzione del Tavolo. Non spettano loro compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Il Tavolo permanente svolge funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Inoltre può segnalare alla Cabina di regia (di cui all'art. 2) e al Servizio centrale per il Piano (di cui all'art. 6) ogni profilo ritenuto rilevante per una più efficace e tempestiva realizzazione del Piano, anche al fine di superare circostanze che le pongano ostacoli.
La cabina di regia è invece prevista dall’art. 2 dello stesso DL 77/2021, ed è preposta in via generale all'indirizzo, impulso e coordinamento della fase attuativa del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Essa è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Vi partecipano i Ministri (ed i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri) competenti, in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in relazione alle tematiche di rilievo territoriale.
Tra le funzioni attribuite alla Cabina di regia è prevista la trasmissione al Parlamento di una relazione sullo stato attuazione del Piano nonché di ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti.
Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati è stato previsto che le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR.
Presso la Presidenza del Consiglio è dunque istituita una sede di generale indirizzo, impulso, coordinamento della fase attuativa del Piano: una "Cabina di regia" (a composizione 'mobile', con i diversi Ministri interessati, a seconda delle materie trattate: art. 2), coadiuvata da una "Segreteria tecnica" (art. 4), la quale ultima è altresì operativa rispetto ad un "Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale" (art. 3) inteso quale sede consultiva di raccordo con parti sociali, enti territoriali, mondo produttivo e della ricerca, società civile.
Altro soggetto è una neo-istituita (ancora presso la Presidenza del Consiglio) Unità per la razionalizzazione e il miglioramento dell'efficacia della regolazione (art. 5).
Presso il Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) è invece prevista una sede di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo dell'attuazione del Piano: un "Servizio centrale per il PNRR" (art. 6), che agisce quale punto di contatto nazionale rispetto alle istituzioni dell'Unione europea.
Gli si affiancano sedi di valutazione dell'andamento della fase attuativa (art. 7).
Spetta a ciascuna Amministrazione titolare di interventi previsti nel Piano la conduzione della fase attuativa, con alcune rimodulazioni organizzative mirate (art. 8 e art. 9). Specifiche disposizioni sono volte a rendere possibile una accelerazione realizzativa degli investimenti pubblici (art. 10) ed un rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti (art. 11).