PNRR 4: aggiornamento del cronoprogramma entro il 2 aprile
Al fine di assicurare il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi intermedi e finali degli interventi previsti dal PNRR i soggetti attuatori hanno l’obbligo di rendere disponibile, ovvero di aggiornare, il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun intervento sul sistema informatico ReGis.
A stabilirlo è l’art. 2 del D.L. 19/2024, rubricato “Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR”, che fissa la scadenza dell’adempimento a 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso, cioè già al prossimo 2 aprile 2024.
Secondo le indicazioni fornite dal MEF, gli enti locali, entro tale data, dovranno:
- inserire/aggiornare tramite il sistema Regis i cronoprogrammi procedurali (Sezione Cronoprogramma/Costi - Iter di Progetto), evidenziando tutte le fasi previste fino alla conclusione del progetto, con le relative date di inizio e di fine, e quelle che si sono già concluse;
- aggiornare/implementare il piano dei costi (Sezione Cronoprogramma/Costi - Piano dei Costi) da cui deve emergere la pianificazione degli importi da realizzare relativi all’intero progetto e il consuntivo degli importi realizzati fino a tutto il 2023;
- inserire/aggiornare le spese sostenute (Sezione Gestione Spese) alla data del 31 dicembre 2023, al fine di verificare l’avanzamento finanziario del progetto;
- inserire/aggiornare gli indicatori target al fine di monitorare l'andamento fisico del progetto.
Una volta effettuato l’aggiornamento del cronoprogramma, sempre secondo l’art. 2, l'unità di missione ovvero la struttura di livello dirigenziale generale dell'amministrazione centrale, titolare della misura, “provvede entro i successivi trenta giorni ad attestare tramite il predetto sistema informatico «ReGiS» che i cronoprogrammi relativi ai singoli interventi inseriti dai soggetti attuatori assicurino il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR”.