PNNR: niente soccorso istruttorio per la documentazione incompleta
La mancata allegazione, alla domanda di contributo a valere sulle misure previste dal PNNR, di uno o più documenti richiesti dall'Avviso , anche se formatisi prima del termine di scadenza del bando, non può essere sanata con soccorso istruttorio (ovvero attraverso la produzione successiva). Lo chiarisce il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1232/2023REG della VI sezione, annullando la decisione di primo grado e confermando quindi il provvedimento di esclusione da parte del Ministero della Cultura di un Comune partecipante all'Avviso per “la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 «Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale», Investimento 2.1: «Attrattività dei borghi storici».
Nella fattispecie, non era stata allegata la delibera di approvazione del progetto da parte del Consiglio comunale.
Afferma il Consiglio di Stato che "L’applicazione dell’istituto non può essere generalizzata ma vada gradata (o, come si vedrà, persino esclusa) in procedimenti selettivi, caratterizzati non soltanto da esigenze di celerità ma anche dalla necessità di preservare gli altri partecipanti sia da possibili ritardi che deriverebbero dall’attivazione del soccorso istruttorio sia dall’alterazione della competizione che potrebbe ingenerarsi con l’ammissione postuma di domande non completate con la medesima cura ed acribia che è ragionevole attendersi da soggetti che partecipano a procedure di assegnazione di fondi pubblici.
9.8. Procedimenti come quelli all’attenzione del Collegio sono, infatti, caratterizzati da peculiari esigenze di speditezza. E ciò vale, a fortiori, nelle procedure relativi a finanziamenti del P.N.R.R. che, come ricordato dall’Amministrazione, risulta caratterizzato da termini particolarmente celeri il cui rispetto è necessario per la copertura finanziaria dei progetti da parte dell’Unione europea. Pertanto, l’attivazione del soccorso istruttorio per ogni domanda incompleta terminerebbe per determinare un rallentamento evidente del procedimento con il rischio di non poter accedere ai fondi europei e, quindi, di far gravare, in ultima istanza, sulla collettività (nel caso, in cui il progetto sia mantenuto pur in caso di perdita della copertura eurounitaria) i costi per il finanziamento di progetti la cui procedura di assegnazione sia rallentata dalla scarsa attenzione di alcuni dei partecipanti. Né una diversa conclusione può affermarsi in ragione della ritenuta facilità di acquisizione del documento mancante nel caso di specie. Una simile prospettiva introduce, infatti, un elemento di differenziazione dell’attivazione del soccorso istruttorio dai contorni particolarmente sfumati non essendo possibile stimare preventivamente quale siano i documenti agevolmente acquisibili e quali, invece, quelli che possano determinare effettivi rallentamenti nella procedura. Inoltre, simile interpretazione non tiene conto della circostanza che la richiesta di una documentazione completa mira proprio ad evitare tout court all’Amministrazione di dover acquisire in tempi successivi elementi ritenuti indispensabili per la valutazione delle domande, consentendo alla stessa di operare le valutazioni di merito delle stesse senza dover attendere integrazioni successive che, specie in casi di partecipazione di un numero elevato di concorrenti, si tradurrebbero, comunque, in un ritardo nella definizione del procedimento."
Aggiunge infatti il Consiglio di stato che in simili procedimenti, caratterizzati da una "accentuata multipolarità del rapporto amministrativo" ammettere l'obbligo del soccorso istruttorio imporrebbe l'allungamento del procedimento a danno dei candidati che hanno viceversa adempiuto ai propri obblighi per il ritardo nei loro progetti o finanche alterando la posizione in graduatoria a vantaggio di chi ha prodotto la documentazione successivamente.
Occorre quindi prestare massima attenzione alla predisposizione delle domande nella fase di richiesta di contributi pubblici ed in particolare per quelle relative al PNNR, dato che la speditezza della procedura è un elemento dal quale non si può prescindere pena la perdita delle risorse UE.