Pignoramento presso terzi ed eredità giacente senza certificazione
Nel pignoramento presso terzi, il terzo erogatore che sia, nei confronti del debitore, anche sostituto d'imposta è obbligato, sulle somme oggetto di pignoramento, ad un duplice prelievo alla fonte: uno nei confronti del debitore in base alla natura del reddito erogato ed uno nei confronti del creditore pignoratizio, salvo che questi non attesti che le somme non sono soggette a ritenuta del 20%, ai sensi dell'art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Inoltre, nei confronti del debitore pignorato, è soggetto all'obbligo di certificazione ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. n. 322 del 1998.
Nel particolare caso in cui, però, i proventi siano privi di un titolare, dal momento che i chiamati all'eredità non hanno manifestato la volontà a diventare eredi e, conseguentemente, essere titolari dei rapporti attivi e passivi del de cuius, né sia stato nominato un curatore per la gestione del patrimonio di quest'ultimo, non è individuabile il sostituito a cui intestare detta certificazione.
Di conseguenza, fatta salva la nomina, ai sensi dell'articolo 528 del codice civile, da parte del Tribunale di un curatore dell'eredità giacente, il terzo sarà tenuto ad indicare, nella Sezione II "Riservata al soggetto erogatore delle somme" del quadro SY della dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari (modello 770), il codice fiscale del de cuius e del creditore pignoratizio, nonché le somme erogate a quest'ultimo; inoltre, nel quadro ST, Sezione Erario, del medesimo modello di dichiarazione, indicare le ritenute effettuate - nel caso di specie, trattandosi di diritto d'autore - ai sensi dell'articolo 25 del d.P.R. n. 600 del 1973, senza dover assolvere agli obblighi certificativi di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del citato d.P.R. n. 322 del 1998.
Lo chiarisce la risposta n. 13/2021 dell'Agenzia delle entrate.