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Pignoramenti sull’ente locale, l’onere della prova

La Corte di cassazione si è espressa, con sentenza 19 maggio 2021, n. 13676, in tema di pignoramenti effettuati nei confronti degli Enti locali e, nello specifico, in tema di onere della prova circa la sussistenza del vincolo di impignorabilità.

Più precisamente, i giudici di legittimità hanno chiarito che, in caso di espropriazione presso terzi nei confronti di Enti locali territoriali, costituisce onere del creditore allegare i presupposti di inefficacia del vincolo di impignorabilità impresso ai crediti vantati nei confronti del tesoriere.

Detto altrimenti, a seguito di dichiarazione negativa da parte tesoriere, in quanto terzo pignorato, spetta al creditore dimostrare l’esistenza del credito, nonché allegare, a seguito della delibera di indisponibilità di somme idoneamente documentata, gli elementi che confutino l’operatività della stessa.

Ne consegue, quindi, che spetta al giudice dell’esecuzione verificare se le somme accertate corrispondano o meno a quelle sulle quali è stato impresso il vincolo di indisponibilità ex art. 159 del T.U.E.L., mentre non incombe sull’Ente, almeno in prima battuta, l’onere di dimostrare di non aver emesso dei mandati in violazione dell’ordine ivi previsto.