Piccole opere, riutilizzabili le economie entro sei mesi
Il Ministero dell’Interno ricorda che le eventuali economie a conclusione degli interventi possono essere utilizzate per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dall’articolo 1, comma 29 della legge n.160/2019 a condizione che le stesse vengano impegnate entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione. Per gli interventi già conclusi e collaudati, per i quali non si sia fatto ricorso all’utilizzo dei risparmi derivanti dai ribassi di gara, si ritiene possibile l’utilizzo degli stessi per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 29, entro sei mesi dalla Legge di conversione n. 56/2024 del D.L. n. 19/2024 (entro il 1° novembre 2024)
Si specifica che:
- le economie si intendono impegnate con la sottoscrizione del contratto ovvero dell’obbligazione giuridicamente vincolante verso terzi; il termine di conclusione degli interventi derivanti dai CUP “economie” è fissato al 31 dicembre 2026, data entro la quale gli enti sono tenuti a provvedere ad alimentare esclusivamente i dati di monitoraggio su ReGiS (NON di rendicontazione);
- le economie maturate in diverse annualità dal 2020 al 2024 possono essere cumulate in un unico CUP a condizione che vengano rispettati i termini relativi ai sei mesi dal collaudo dell’ultimo intervento.
Si informano gli Enti che la PRATT per il censimento dei CUP generati da economie verrà attivata a seguito della conclusione dell’attività di inserimento dei CUP prevista al 30 novembre 2024 ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 143/2024, di cui al comunicato dell’11 ottobre 2024.
Con successivo comunicato gli Enti saranno informati dell'avvenuta creazione della PRATT “Economie” su ReGiS nonché dei termini per l’inserimento dei CUP nella suddetta PRATT. Si ribadisce che il termine dei 6 mesi è relativo esclusivamente all’impegno delle economie, conseguentemente i CUP su Regis potranno anche essere inseriti successivamente.