Piccole opere, cause di revoca sanabili
Il DL 113/2024, in sede di conversione in legge, ha previsto all’art. 10 bis che per i contributi per le c.d. piccole opere (disciplinate dai commi 29 e seguenti della legge 160/2019) riferiti alle annualità dal 2020 al 2023, il superamento del termine previsto per l’aggiudicazione dei lavori non comporta la revoca del contributo a condizione che alla data del 15 settembre 2024 risulti stipulato il contratto di affidamento lavori.
Il comma 2 reca una serie di modifiche alla disciplina delle c.d. piccole opere, al fine di: differire al 30 novembre 2024 il termine entro il quale i comuni beneficiari dei contributi devono provvedere all’inserimento, all'interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione, degli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024; differire, per il solo 2024, il termine di aggiudicazione dei lavori dal 15 settembre 2024 al 31 dicembre 2024; prevedere un’unica procedura per la revoca delle risorse relative alle annualità 2020-2024 e differire al 28 febbraio 2025 il termine per l’emanazione del decreto ministeriale di revoca delle risorse medesime.
In particolare, come rileva l’Ufficio Studi del Senato, il comma 1 dell'articolo in esame dispone che per i contributi per le c.d. piccole opere (disciplinate dai commi 29 e seguenti della legge 160/2019) riferiti alle annualità dal 2020 al 2023, il superamento del termine previsto per l’aggiudicazione dei lavori (dall’art. 1, comma 32, della L. 160/2019, v. infra), non comporta la revoca del contributo a condizione che alla data del 15 settembre 2024 risulti stipulato il contratto di affidamento dei lavori.
Il comma 2 reca una serie di modifiche alla disciplina delle c.d. piccole opere, recata dai commi 29 e seguenti della legge 160/2019.
La lettera a) modifica il comma 31-bis della L. 160/2019, al fine di differire dal 30 aprile 2024 al 30 novembre 2024 il termine entro il quale i comuni beneficiari dei contributi devono provvedere (qualora non vi abbiano ancora provveduto) all’inserimento, all'interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione, degli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020- 2024
La lettera b) integra il testo del comma 32 della L. 160/2019, al fine di differire, per il solo 2024, il termine di aggiudicazione dei lavori dal 15 settembre 2024 al 31 dicembre 2024.
La lettera c) modifica i periodi primo e terzo del comma 34 della L. 160/2019.
Il testo vigente del primo periodo del comma 34 dispone che, nel caso di mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori fissato dal comma 32, il contributo riferito alle annualità dal 2020 al 2023, è revocato, in tutto o in parte, con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 31 maggio 2024. Il terzo periodo disciplina invece il mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori, a valere sul contributo riferito all'annualità 2024.
Una prima modifica recata dalla lettera in esame è volta ad ampliare l’ambito di applicazione del primo periodo del comma 34 anche all’annualità 2024, provvedendo in tal modo a unificare le procedure per la revoca delle risorse, attualmente disciplinate da due disposizioni diverse a seconda delle annualità di riferimento (il primo periodo del comma 34 per le annualità 2020-2023 e il terzo periodo del comma 34 per l’annualità 2024). Conseguentemente, viene soppresso il terzo periodo del comma 34, che disciplina la revoca del contributo relativo all’annualità 2024, dato che, in virtù dell’ambito di applicazione testé illustrato, la revoca dei contributi relativi all’annualità 2024 è ora disciplinata dal primo periodo del comma 34.
Una seconda modifica è volta a differire dal 31 maggio 2024 al 28 febbraio 2025 il termine per l’emanazione del decreto ministeriale di revoca delle risorse.