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PIAO 2025-2025 da approvare velocemente a prescindere dalla scadenza formale

Secondo logica gestionale, il PIAO – Piano integrato attività e organizzazione – andrebbe approvato entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 31 gennaio. Quindi, così dovrebbero muoversi le pubbliche amministrazioni che hanno approvato il bilancio di previsione 2025-2027 entro il 31 dicembre 2024. Il PIAO è di durata triennale ed aggiornato annualmente.

Formalmente, invece, la scadenza ultima del PIAO è 30 giorni data termine approvazione bilancio, ora prorogato al 28 febbraio 2025, quindi per il 2025 la scadenza PIAO si attesta al 28 marzo 2025. La norma, ovvero l’art. 8 comma del DPCM n. 132/2022 non è chiarissima, ma l’interpretazione unanime è ormai quella citata:

1.Il Piano integrato di attività e organizzazione elaborato ai sensi del presente decreto assicura la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto.

2.In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, È DIFFERITO DI TRENTA GIORNI SUCCESSIVI A QUELLO DI APPROVAZIONE DEI BILANCI (N.B. “approvazione dei bilanci” potrebbe anche significare approvazione del proprio bilancio, ma non si vuole certo insistere)

E’ comunque consigliabile rispettare la scadenza del 31 gennaio, posto che il PIAO è uno strumento di lavoro. Il Piano definisce più profili: obiettivi della perfomance; gestione del capitale umano; sviluppo organizzativo; obiettivi formativi e valorizzazione delle risorse interne; reclutamento; trasparenza ed anticorruzione; pianificazione delle attività; individuazione delle procedure da semplificare e ridisegnare; accesso fisico e digitale; parità di genere; monitoraggio degli esiti procedimentali e dell'impatto sugli utenti.

Il Piano ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati entro il 31 gennaio di ogni anno nel sito internet istituzionale sono inviati al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.

Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti redigono il PIAO in modalità semplificata (art. 6 D.L. 80/2021).

L’art. 8 del DM 132/2023, dopo aver evidenziato che il PIAO - Piano integrato di attività e organizzazione assicura la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto, dispone che in ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 dello stesso decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci.

Ribadiamo quindi: Vista la proroga per l’approvazione del bilancio di previsione al 28 febbraio 2025, che il termine ultimo per l’approvazione in Giunta del PIAO 2024-2026 è differito al 28 marzo 2025. Tuttavia, ci permettiamo consigliare tutti gli enti che hanno approvato il bilancio, o lo approveranno in seguito, di approvare il PIAO non oltre 30 giorni dall’esecutività della delibera di bilancio; possibilmente in linea con i tempi di approvazione del PEG, che deve andare in Giunta entro 20 giorni dalla data di approvazione dello stesso bilancio.


E' superfluo ricordare che in mancanza di approvazione del PIAO non è possibile assumere personale.

Il DM 132/2022 prevede infatti all’art. 10 (sanzioni):

1.Ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in caso di mancata adozione del Piano integrato di attività e organizzazione trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

OVVERO:


articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150:

In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto DIVIETO DI EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione NON PUÒ PROCEDERE AD ASSUNZIONI DI PERSONALE O AL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA O DI COLLABORAZIONE COMUNQUE DENOMINATI. Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'erogazione dei trattamenti e delle premialità di cui al Titolo III è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica


articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90:

L’Autorità Nazionale Anticorruzione applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una SANZIONE AMMINISTRATIVA non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento