Piano di razionalizzazione: opportuno il parere dell’organo di revisione
Nella deliberazione n. 136/2024/VSGO la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l’Emilia Romagna ha ribadito che sarebbe opportuno “valutare l’acquisizione del parere dell’organo di revisione con riferimento agli atti di ricognizione e di eventuale razionalizzazione adottati”.
Sul punto infatti i Magistrati hanno ricordato che il revisore dei conti “ha un generale dovere collaborativo che si attua alla luce dei principi generali di correttezza e buona fede nell’esecuzione dell’incarico e, nello specifico, secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento dell’ente verso il quale presta la propria opera professionale. In tal senso, non v’è dubbio che il revisore deve verificare che l’ente adempia alle prescrizioni di cui all’art. 20 del T.U.S.P. vigilando (eventualmente) anche sull’attuazione del piano di razionalizzazione secondo gli atti deliberati e le modalità e gli strumenti previsti dal diritto societario (dismissione, operazioni straordinarie).
Il Collegio sottolinea come il supporto tecnico dell’organo di revisione in un’attività di notevole rilevanza per la gestione finanziaria (anche) dell’Ente regionale quale quella, in generale, di riordino delle proprie partecipazioni, nel lasciare impregiudicate le valutazioni di merito di competenza degli Organi regionali, appare coerente con la generale funzione di collaborazione dei Revisori dei conti con l’Organo consiliare dell’Ente e con gli orientamenti della giurisprudenza di questa Corte che hanno richiamato l’opportunità di acquisire dette valutazioni anche in casi in cui, a rigore, il parere, secondo la lettera della legge, non sarebbe obbligatorio (Corte dei conti, Sez. controllo Lombardia, Del. 422/VSG dell’8 novembre 2019).”