← Indietro

Piano Azioni Positive, necessario per poter assumere

L’art. 48 del D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 prevede che i Comuni, le Province e gli altri enti pubblici non economici, sentite le rappresentanze sindacali unitarie, il comitato per le pari opportunità, la consigliera o il consigliere nazionale di parità, ovvero il Comitato per le pari opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo e la consigliera o il consigliere di parità territorialmente competente, predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne;

L’art. 1, comma 1 - lettera c,) del D. Lgs. del 30 Marzo 2001, n. 165, Testo Unico Pubblico Impiego, impegna tutte le amministrazioni ad attuare le politiche di pari opportunità.

L’art. 57 Legge ti. 165/2001, come modificato dall’art. 21 D. Lgs. n. 183/2010 recita: “le Pubbliche Amministrazioni costituiscono al proprio interno il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing e la Direttiva del 4 marzo 2011 contenente le “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”,

La Direttiva n. 2/2019 (“Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle Amministrazioni pubbliche “) approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione Pubblica e Dipartimento per le pari opportunità, sottolinea il ruolo propositivo e propulsivo delle Amministrazioni pubbliche per la rimozione di ogni forma di discriminazione, sia diretta che indiretta, per promuovere e attuare i principi di parità e di pari opportunità e rafforza il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia prevedendo, da un lato, un aggiornamento degli indirizzi contenuti nelle linee guida 4.3.2011 con specifico riferimento a criteri di composizione del C.U.G. procedure di nomina, compiti e collaborazione con altri organismi e, dall’altro, disegnando una puntuale procedura di analisi e di monitoraggio;

Detti piani hanno durata triennale e che in caso di mancata adozione non è possibile procedere ad assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;

Tale piano richiede parere favorevole esplicitato ai sensi dell'art.49 - I comma - del T.U. n.267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal responsabile del servizio competente, mentre non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto non ha rilevanza ai fini contabili.

Ne consegue che tutte le amministrazioni locali devono approvare, con delibera di Giunta, il PIANO AZIONI POSITIVE 2021–2023 e trasmetterne copia ai Dirigenti e alle Posizioni Organizzative, deputati alla concreta attuazione dello stesso.