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Piano annuale dei flussi di cassa, non è richiesto il parere dell'Organo di revisione

Il DL 155/2024 art. 6 comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento. Il piano annuale dei flussi di cassa è redatto sulla base dei modelli pubblicati sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Per quanto riguarda l'intervento dell'Organo di revisione, si evidenzia che la norma non richiede una verifica preventiva di riscontro dell'atto, bensì solo una verifica successiva. La norma dispone: Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che sia predisposto il piano di cassa.

Quindi non è necessario che l'organo di revisione rilasci specifico parere sul piano dei flussi di cassa; è invece necessaria una verifica sulla redazione del piano e naturaalmente sulla congruità dello stesso.

Tuttavia si ricorda che le Circolari RGS n. 25/2024 e n. 36/2024 intervengono sui compiti dell'Organo di revisione in sede di verifica di cassa e di riscontro sui tempi di pagamento.

La Ragioneria generale dello Stato invita i collegi dei revisori e sindacali, nell’ambito delle consuete attività di controllo, a pianificare puntuali verifiche mirate ad accertare il rispetto degli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali, in ragione della circostanza che, come già detto in premessa, l’Italia si è impegnata a realizzare, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, il conseguimento degli obiettivi della Riforma n. 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie, prevista tra le riforme abilitanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Sul punto, fermo restando che il collegio dei revisori o sindacale ha piena autonomia nell’organizzazione del proprio funzionamento e nello svolgimento delle attività di competenza, RGS ritiene opportuno rammentare di effettuare periodicamente – in coerenza con le cadenze temporali previste per le comunicazioni di cui all’articolo 1, commi 867 e 867-bis, della legge n. 145/2018 – il monitoraggio dell’andamento dei debiti commerciali e degli indicatori del tempo di pagamento e di ritardo, accertando se l’eventuale mancato rispetto dei tempi di pagamento abbia comportato l’addebito di interessi moratori a carico dell’ente.

Al contempo, nell’ipotesi in cui vengano rilevate criticità in materia di tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali, andranno accertate le motivazioni che hanno comportato il pagamento tardivo degli stessi, prestando la massima attenzione sulle misure organizzative messe in atto dall’ente/organismo, al fine di creare sistemi di gestione idonei ad assicurare il rispetto dei termini prescritti per i pagamenti dei debiti commerciali, e vigilando, altresì, sull’adeguatezza delle strutture organizzative interessate.

Inoltre, l’organo di controllo interno deve avere cura di svolgere le opportune verifiche affinché la piattaforma dei crediti commerciali-PCC sia tempestivamente e correttamente aggiornata da parte degli enti e organismi vigilati.