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Piano annuale dei flussi di cassa, Arconet rileva difficoltà operative

La Commissione Arconet, nell’ultima seduta di Novembre, ha svolto alcune considerazioni in merito al Piano annuale dei flussi di cassa, previsto dall’art. 6 DL 155/2024, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all’esercizio di riferimento.

L’articolo 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 155/2024 prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono adottare, entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento. La stessa norma inoltre prevede che tale piano annuale dovrà essere redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Considerata la natura contabile del piano annuale dei flussi di cassa, anche in assenza di una previsione normativa specifica, la Commissione Arconet è invitata a presentare una proposta. Al riguardo, un possibile riferimento per la definizione del piano annuale dei flussi di cassa è il programma dei pagamenti, in sperimentazione presso gli enti locali che hanno sottoscritto gli accordi con il Ministro dell’economia e delle finanze in attuazione dell’art. 40, commi 6-9, del decreto-legge n. 19 del 2024.

I rappresentanti degli enti locali presentano le loro prime osservazioni, richiamando le difficoltà degli enti locali, in particolare, a costruire le previsioni, anche di cassa, riguardanti i trasferimenti e i contributi soprattutto quelli di natura straordinaria. Con specifico riferimento alla cassa sottolineano le difficoltà a costruire le previsioni riguardanti i contributi e la mancanza di applicativi informatici che supportino i flussi di cassa e in particolare che consentano un collegamento tra gli stanziamenti e l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità sia riferito alla competenza sia riferito ai residui.

Rappresentano le difficoltà riguardanti la gestione del fondo pluriennale vincolato e i vincoli fisici e temporali della gestione dei lavori pubblici. Concludono affermando che, agli enti locali, non risulta pertanto possibile una programmazione dei flussi di cassa automatizzata anche perché la scadenza individuata per l’imputazione degli accertamenti e degli impegni, prevista dal principio contabile della competenza finanziaria potenziata, è riferita, nel rispetto della disciplina armonizzata, alle obbligazioni giuridicamente perfezionate ma di fatto, negli applicativi, coincide con il 31 dicembre dell’esercizio.

I rappresentanti dell’ANCI, inoltre, evidenziano, non da ultimo, che tale previsione normativa comporta una sovraesposizione di responsabilità in capo al responsabile finanziario.

Propongono, pertanto, una semplificazione del modello richiesto dall’articolo 6 del decreto-legge n. 155 del 2024 e soprattutto che le modalità attuative siano differenziate per classi di enti distinguendo gli enti rispettosi dei tempi di pagamento e gli enti non rispettosi di tali tempi per prevedere l’adempimento solo in capo a tali ultimi e tenendo in debita considerazione che le criticità di cassa potrebbero essere determinate ad esempio dal ritardo dei trasferimenti e pertanto da motivazioni oggettive estranee all’ente locale. Propongono, inoltre, di valorizzare il bilancio di cassa coinvolgendo l’organo di revisione

I rappresentanti degli enti locali invitano la Commissione a riflettere anche sulla finalità della previsione normativa e in particolare se finalizzata ad un mero adempimento o alla previsione di un nuovo strumento di governo dei flussi di cassa. Invitano a considerarla un’opportunità per iniziare ad affrontare in modo costruttivo, efficace ed efficiente, il tema della gestione della cassa ricordando che il principio generale della veridicità, previsto obbligatoriamente dal d.lgs. n. 118 del 2011 coretto e integrato, riguarda anche le previsioni di cassa.

L’attenzione della Commissione si sposta quindi sulla capacità di programmare degli enti prendendo atto che risulta necessario ragionare anche sulle previsioni di competenza.