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Piani di revisione periodica delle società partecipate: attenzione alle relazioni obbligatorie

Con la deliberazione n. 18/2025/VSG, la Corte dei conti Toscana ha richiamato l’attenzione sui documenti la cui predisposizione obbligatoria è prevista dall’art. 20 del D.lgs. 175/2016 dedicato alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche; in particolare, come indicato dalla norma, tale documentazione può essere individuata nel provvedimento di “analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette” predisposto, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dell’articolo, unitamente al “piano di riassetto” (co. 1), nonché nella relazione tecnica (co. 2) e nella relazione sull'attuazione del piano dell’annualità precedente (co. 4).

Nel caso concreto la Sezione ha rilevato l’assenza della relazione tecnica, giustificata dall’Ente sulla base del fatto che, secondo quest’ultimo, la documentazione approvata ed i modelli MEF da esso addotti sono esplicativi e “tutte le informazioni per ricostruire l’iter logico-giuridico in merito alle decisioni assunte” integrando dunque “i requisiti della relazione tecnica”. I giudici hanno dunque sottolineato che “i modelli utilizzati dall’ente (cd. schede MEF) … non sono pienamente auto esplicativi e le informazioni ivi contenute non sono da intendersi sostitutive della relazione tecnica, in quanto la forma schematica e sintetica delle schede stesse non si adatta alla necessità di approfondire con l’opportuna analiticità la situazione delle singole società. La relazione tecnica di cui al comma 2 dell’art. 20 del TUSP non può essere sostituita neanche dalla relazione sullo stato di attuazione del precedente Piano (alleg. A) che, secondo quanto disposto dal comma 4 dello stesso art. 20, ha uno specifico contenuto e una diversa funzione”.

In tal senso, non risulta che “le schede MEF predisposte dall’ente presentino l’asserita completezza degli elementi sostanziali che hanno supportato le decisioni assunte e le informazioni necessarie a valutarne la puntuale rispondenza agli obblighi posti in tema di revisione delle partecipazioni. Infatti, come rilevato nella Relazione del Magistrato istruttore, è emerso che l’ente ha anche omesso di compilare alcuni campi rilevanti delle schede MEF di alcune società, rendendo così difficoltosa – in sede di verifica - la ricostruzione della situazione specifica delle singole società. Sono state riscontrate, a titolo esemplificativo, omissioni nelle indicazioni della misura della partecipazione privata al capitale sociale (determinante per qualificare correttamente la società sotto il profilo dell’eventuale controllo pubblico), delle informazioni inerenti all’esistenza e alla tipologia di controllo sulle società censite nel Piano nonché alla natura e alle ragioni giustificative dei contributi in conto esercizio, risultanti dal conto economico.”.