Più tempo per le iscrizioni a ruolo
L’art. 37 quater del DL 21/2022 convertito in Legge 51/2022 prevede che il termine entro il quale è possibile per il contribuente o il sostituto d'imposta provvedere a pagare le somme dovute, e conseguentemente evitare l’iscrizione a ruolo, è fissato in sessanta giorni piuttosto che trenta (come previsto a regime dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462). In particolare la norma dispone:
Disposizioni in materia di iscrizione a ruolo
1.Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia di COVID-19, nonchè delle ripercussioni economiche e produttive della crisi ucraina, per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 agosto 2022 il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e' fissato in sessanta giorni.
Richiamo normativo:
Dlgs 462/1997 art. 2 comma 2:
L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione