← Indietro

Più tempo per la domanda fondi messa in sicurezza edifici e territorio

L’art. 13 comma 2 bis del DL 121/2021 in conversione in legge, rinvia dal 15 settembre 2021 al 15 febbraio 2022 il termine previsto dalla legge di bilancio 2019, art. 1, comma 140 Legge 145/2018, entro il quale i comuni presentano le richieste al Ministero dell’interno per l’assegnazione degli investimenti in opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, limitatamente alle risorse previste per l’anno 2022.

Conseguentemente, viene altresì differito dal 15 novembre 2021 al 28 febbraio 2022 il termine (art. 1, comma 141 Legge 145/2018) entro il quale il Ministero dell'interno provvede, con proprio decreto, alla attribuzione dei contributi previsti.

I commi 139-148 dell’art. 1 della legge n. 145/2018 hanno previsto l’assegnazione ai comuni di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 4,9 miliardi di euro per il periodo 2021-2033. Tali risorse sono state successivamente incrementate dal comma 38 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 che ha ampliato l’ambito temporale di applicazione della norma, prevedendo risorse anche per il 2034, e portato lo stanziamento complessivo da 4,9 a 8,8 miliardi di euro. Negli stessi commi 139-148 sono inoltre disciplinate, tra l’altro, le procedure per la concessione (e l’eventuale revoca e successivo recupero) di tali contributi.

Le disposizioni citate sono state finalizzate, nella sostanza, a prolungare fino al 2034 quanto era stato previsto, fino al 2020, dai commi 853 e seguenti della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), che ha disposto, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per il triennio 2018-2020, a favore dei comuni, l'assegnazione di contributi nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020. L'assegnazione di tali contributi, relativi alle annualità 2018, 2019 e 2020, è avvenuta rispettivamente con il decreto 13 aprile 2018, con il decreto 6 marzo 2019 e con il decreto 30 dicembre 2019.

In materia è altresì intervenuto l'art. 4, comma 12-bis, del D.L. 32/2019, che ha aggiunto il comma 148-bis all'art. 1 della legge n. 145/2018 al fine di disporre l'applicazione della disciplina prevista dai commi 140-148, seppur limitatamente all'anno 2020, anche ai contributi da attribuire, sempre da parte del Ministero dell'interno, ai sensi del citato comma 853 della legge di bilancio 2018.

Successivamente, l’art. 46 del D.L. 104/2020 ha operato una rimodulazione di tali risorse, prevedendo, in particolare, un incremento di 2.650 milioni di euro per gli anni 2021-2022 (cancellando il medesimo importo previsto per gli anni 2031-2034), disciplinando altresì l’utilizzo delle risorse aggiuntive, nonché prorogando di 3 mesi i termini per l’affidamento dei lavori da parte dei comuni beneficiari dei contributi riferiti agli anni 2019 e 2020. Ulteriori modifiche hanno riguardato la documentazione da allegare alla richiesta di contributo, i controlli a campione sulle opere finanziate, nonché la disciplina relativa alle attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all’utilizzo delle risorse.