Più flessibilità ai lavoratori part time inferiore 50%
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22497/2022 ha sancito che il comma 58 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996, che vieta la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica, non può riferirsi ai "dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno".
Per ciò che concerne il successivo comma 58 bis, per il quale i dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, la disposizione va letta nella sua interezza. Infatti, essa contiene, in effetti, un riferimento ai "dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno", in quanto dispone che "Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, le amministrazioni provvedono, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le attività che in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. I dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza".
Peraltro, tale riferimento riguarda esclusivamente i 'decreti ministeriali con i quali le amministrazioni provvedono, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai loro dipendenti, mentre la menzione, contenuta alla fine del citato comma 58 bis, del fatto che "I dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza" serve solo a chiarire che, per "I dipendenti degli enti locali", è possibile chiedere comunque un'autorizzazione anche in questi casi.