Petizioni on line: rilevanti IVA se sponsorizzate
Interessante pronunciamento dell'Agenzia delle entrate (Risposta n. 632/2021) sul regime IVA delle somme erogate ad una Public Benefits Corporation (società di diritto statunitense, ma soggetto passivo IVA in Italia) per la promozione di campagne / petizioni attraverso una piattaforma on line da essa creata e che permette a chiunque di avviare – gratuitamente – una campagna/petizione su di un qualsiasi tema o argomento.
Ciascuno però, a prescindere dall’iscrizione alla piattaforma, o dall’avere lanciato o promosso una campagna, può sostenere le attività della Società attraverso una donazione/contributo di importo variabile.
L'Agenzia dalle entrate, previa ricostruzione degli estremi del presupposto oggettivo, distingue tra il programma di sottoscrizione e le petizioni sponsorizzate (promoted petitions).
Preso atto che, al “Programma di sottoscrizione” non corrisponde alcun significativo e particolare obbligo o impegno da parte della Società nei confronti del sostenitore, se non quello di tenerlo periodicamente aggiornato, tramite email, l’organizzazione di eventi ed una linea diretta con l’organizzazione, sull’impatto e sui risultati ottenuti, i relativi contributi appaiono diretti a finanziare il funzionamento “in generale” della Società, piuttosto che risultare il corrispettivo di una specifica prestazione. Ne consegue che, in linea con i chiarimenti di prassi emanati in materia, i contributi erogati dagli utenti, relativi al “programma di sottoscrizione”, si considerano mere movimentazioni di denaro e, come tali, esclusi dall'ambito applicativo dell'IVA, ai sensi del citato articolo 2, terzo comma, lettera a), del Decreto IVA.
A diversa conclusione si perverrebbe qualora le elargizioni alla piattaforma oltre a fornire al soggetto che le eroga la qualifica di “sottoscrittore”, gli riconosca il diritto a usufruire di specifiche prestazioni (cfr. risoluzione n. 384040 del 2 ottobre 1981), come sembra profilarsi per le somme raccolte mediante le promoted petition. Infatti, con le petizioni sponsorizzate, la campagna è portata all’attenzione degli utenti unitamente alla richiesta di partecipazione e di contribuzione, permettendo di raggiungere un numero maggiore di utenti.
L'Agenzia, nella risposta, ricorda i principi in materia di contributi: il contributo assume natura onerosa e configura un’operazione rilevante agli effetti dell’dell’IVA quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico, nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto. Di contro, l’esclusione dal campo d’applicazione dell’IVA è stata ravvisata ogni qual volta il soggetto che riceve il contributo non diventa obbligato a dare, fare, non fare o permettere qualcosa come controprestazione.
L'unilateralità della prestazione è un altro indice di cui tener conto per valutare la natura (sovvenzione vs corrispettivo) del contributo: un contributo può considerarsi a fondo perduto/liberalità se il soggetto che lo eroga non si attende dal beneficiario alcun vantaggio economico o alcuna controprestazione.