Personale scuole infanzia
L’articolo 5, comma 3-quater del DL 228/2021 convertito in Legge 15/2022, autorizza, in via straordinaria, anche per l’anno scolastico 2022/2023, l’attivazione di incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie comunali che non riescano a reperire, per le sostituzioni, personale docente abilitato.
A tal fine la disposizione novella l'articolo 2-ter del DL 22/2020, che ha introdotto tale facoltà inizialmente per l’a.s. 2020/2021 e successivamente, a seguito dell'approvazione dell'articolo 10-ter del DL 44/2021 per l'a.s. 2021/2022. Analoga possibilità era stata ancor prima consentita, in via transitoria, per l’a.s. 2019/2020, ai sensi dell’art. 1-sexies del D.L. 126/2019 (L. 159/2019).
In particolare:
3-quater. L'articolo 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e' sostituito dal seguente:
«Art. 2-ter (Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie). - 1. Per garantire il regolare svolgimento delle attivita' nonche' l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie qualora si verifichi l'impossibilita' di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, e' consentito, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2021/ 2022 e per l'anno scolastico 2022/2023, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non e' valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali».