Personale: il passaggio da società partecipata ad Ente partecipante deve avvenire con gara pubblica
In materia di personale delle società pubbliche, la Corte dei Conti Campania (Corte dei Conti Campania, deliberazione n. 305/2023/PARI) ha richiamato l’art. 19, c. 2, del D.lgs. 175/2016, come modificato dal D.lgs. 100/2017, secondo il quale “le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001”. Rilevando infatti come la L.R. n. 32 del 28.12.2021 stabilisse che “Oltre a tali procedure è stato previsto l’assorbimento di dipendenti di società partecipate”, la Magistratura contabile ha ricordato che “la giurisprudenza ha avuto più volte modo di chiarire che il transito del personale di un ente di diritto privato nell’organico di un soggetto pubblico (e viceversa) non può essere realizzato senza il previo espletamento di una procedura selettiva non riservata, ma aperta al pubblico, in quanto, altrimenti, si avrebbe una palese ed ingiustificata deroga al principio del concorso pubblico (Cons. St., n. 5885/2023). Difatti, pur quando si tratti di dipendenti di una società in house, il trasferimento presuppone un passaggio di status – da dipendenti privati a dipendenti pubblici, che non può avvenire in assenza di una prova concorsuale aperta al pubblico. E la procedura di cui all’art. 19 non garantisce il pieno rispetto delle regole concorsuali, ma solo dei principi (Cass. Civ., Sez. Un., n. 18749/2023).”
Osservando sul punto che “la necessità del concorso per le assunzioni a tempo indeterminato discende non solo dal rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost., ma anche dalla necessità di consentire a tutti i cittadini l’accesso alle funzioni pubbliche, in base all’art. 51 Cost”, il Collegio ha concluso affermando che “In un contesto così tratteggiato, deve ribadirsi la contrarietà al quadro normativo di riferimento dell’eventuale assorbimento senza concorso, ad opera dell’ente partecipante, dei dipendenti della società partecipata, quand’anche si tratti di società in house.”