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Perplessità sulla correttezza della Nota Ministeriale sul contributo indennità di funzione

La Nota del 9 gennaio 2023 Ministero Interno sull’utilizzo del Contributo per indennità di funzioni amministratori lascia molto perplessi per quanto scritto al punto n. 3. In particolare:

"I Comuni che hanno ridotto con delibera le indennità dei propri amministratori. Impossibilità, a seguito della entrata in vigore delle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, di utilizzare le risorse ricevute con il decreto interministeriale del 30 maggio 2022 per incrementare proporzionalmente o integralmente la ridotta indennità.

Le risorse ripartite con il decreto interministeriale del 30.5.2022 sono destinate, in via esclusiva, a compensare il maggiore onere che gli enti sostengono per adeguare le indennità in precedenza erogate agli amministratori in misura intera rispetto ai nuovi importi derivanti dall’applicazione dei commi 583 e ss. della legge di bilancio 2022, con la conseguenza che qualsivoglia delibera che abbia inciso in senso riduttivo rispetto all’ammontare previsto dalla legislazione allora vigente, farà insorgere, in capo al comune, l’obbligo di procedere alla restituzione dell’intero contributo ricevuto. Pertanto, in caso di una precedente riduzione con delibera dell’ammontare delle indennità previste dalla normativa all’epoca vigente, dovrà applicarsi il comma 3, dell’articolo 1, decreto interministeriale 30 maggio 2022, secondo cui i comuni sono tenuti a riversare sul Capo XIV - capitolo 3560 “Entrate eventuali e diverse del Ministero dell’interno” - articolo 03 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari” l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario 2022 per la copertura del maggior onere di cui al comma 1".

Facciamo qualche esempio:

Esempio n. 1:

Indennità base DM 119/2000 = 100

Nuova indennità base 2022 Legge 234/2021 = 150

Il Comune aveva applicato nel 2021 indennità = 70

Nel 2022 il Comune applica indennità massima = 150

Dall’esame della norma e della nota metodologica DM 30.05.2022 emergerebbe:

La parte da 70 a 100 è finanziata dal Comune con risorse correnti proprie, la parte da 100 a 150 è finanziata dal contributo statale.

Invece, secondo il Ministero il Comune deve finanziare con il bilancio l’intero aumento, restituendo interamente il contributo ricevuto. Perché?

Si crea una forte disparità, che suona come danno e beffa per gli amministratori locali che in passato si sono responsabilmente ridotti le indennità, per i quali sarebbe precluso l’utilizzo del contributo statale.

E che dire poi dell’amministrazione comunale che è andata ad elezione a ottobre 2021 e che ha “subito” la riduzione decisa dalla passata amministrazione?

Esempio n. 2

Indennità base DM 119/2000 = 100

Nuova indennità base 2022 Legge 234/2021 = 150

Il Comune aveva applicato nel 2021 indennità = 100

Nel 2022 il Comune applica indennità pari a = 140

Dall’esame della norma e della nota metodologica DM 30.05.2022 emergerebbe:

Il Comune utilizza il contributo per 40 e restituisce allo Stato 10

Invece, secondo il Ministero il Comune deve finanziare con il bilancio l’intero aumento, restituendo interamente il contributo ricevuto.

Si ricorda che il comma 586 art. 1 legge 234/2021 prevede che, a titolo di concorso alla copertura dell’onere sostenuto dai comuni per l'incremento delle indennità di funzione da corrispondere ai sindaci e agli amministratoti locali, il fondo di cui all’articolo 57-quater, comma 2, del decreto legge n. 124 del 2019, è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 150 milioni di euro per l’anno 2023 e 220 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.