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Perimetro sulle partecipate indirette e controllo dei costi

La Corte Conti Emilia Romagna, con delibera n. 6/2024, in esito all’esame dei piani di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune:

-conferma il proprio orientamento circa la ricorrenza del “controllo pubblico” come da costante giurisprudenza della stessa Sezione, nel senso di ritenere “sufficiente” ai fini dell’integrazione della fattispecie delle società a controllo pubblico che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti così come previsto dall’art. 2359 del Codice civile, come da applicazione letterale del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell’art. 2 del T.U.S.P., orientamento giurisprudenziale di recente confermato anche dal Consiglio di Stato, Sezione VI, con sent. n. 3880/2023;

- evidenzia la necessità che venga adottata la corretta perimetrazione delle società partecipate indirette secondo la definizione recata dall’art.2, c.1, lett.g), del T.U.S.P., alla luce delle coordinate interpretative assunte anche dal Consiglio di Stato (cfr. sent. n. 3880/2023 citata), nella parte in cui si afferma che “sia nel T.U.S.P. del 2016 che nella legislazione successiva, la pubblica amministrazione, quale soggetto che esercita il controllo, è stata ed è intesa unitariamente”;

- rileva che i piani in esame non contengono alcuna analisi dei costi di funzionamento presupposto indispensabile per escludere la necessità di contenimento dei costi medesimi ai sensi dell’art. 20, c. 2, lett. f), del T.U.S.P., ritenendo, peraltro, che le argomentazioni svolte dall’Ente nei piani in esame potrebbero in realtà palesare una condotta volta ad eludere il disposto di legge citato prima;

-raccomanda, nei sensi di cui in motivazione, che venga valutata la possibilità di acquisire il parere dell’organo di revisione del Comune sui provvedimenti adottati ai sensi dell’art.20 del T.U.S.P. In merito alle criticità rilevate, la Sezione ha disposto che il Sindaco e il Presidente del Consiglio comunale informino l’assemblea e l’organo di revisione.

Ha altresì richiesto all’Ente, entro sessanta giorni dal ricevimento della pronuncia, di trasmettere la deliberazione consiliare di presa d’atto dei contenuti della delibera di questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.