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Perfezionamento della notifica in caso di irreperibilità

Con l’ordinanza n. 27635 del 24/10/2024 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (Cost., articoli 24 e 111, comma 2) della L. 20 novembre 1982, n. 890, articolo 8 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (così Cass., Sez. U. civ., 15 aprile 2021, n. 10012)

La Corte evidenzia anche il fatto che gli avvisi di ricevimento provano la consegna degli atti nei casi in cui risultino consegnati all'indirizzo del destinatario o la persona indicata come consegnataria dell'atto abbia apposto la propria firma nello spazio dell'avviso di ricevimento relativo alla firma del destinatario o di persona delegata, fino a querela di falso. Rileva inoltre che l’agente postale non ha l’obbligo di procedere alla identificazione del soggetto al quale consegna l’atto, avendo egli soltanto l’obbligo di attestare che, nel luogo e nella data indicati nell’avviso di ricevimento, in sua presenza un soggetto qualificatosi destinatario dell’atto ha apposto una firma.