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Rimane la riduzione 10% gettoni consiglieri

La Corte dei Conti Sezione Autonomie, con delibera n. 3/2025 si è espressa in materia di “perdurante applicabilità ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali della riduzione del 10% disposta dal comma 54 dell’art. 1 della legge n. 266/2005”

Secondo i magistrati, l’incremento delle indennità di funzione spettanti agli amministratori locali, ai sensi dei commi 583-585, dell’art. 1, della legge n. 234/2021 ha - con riferimento alla diversa fattispecie dei gettoni di presenza di cui all’art. 82, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 - come unico effetto indiretto, la sola rideterminazione del tetto massimo di quanto da loro percepibile che, si ricorda, è pari ad un quarto della indennità dei Sindaci, ai sensi del richiamato articolo 82, comma 2, del TUEL.

La norma successiva, infatti, non incide direttamente sul valore del gettone di presenza non essendoci stata alcuna revisione normativa, ma solo sull’ammontare complessivo percepibile, che è variabile perché dipendente dalla effettiva partecipazione alle sedute, in coerenza con la natura e le funzioni distinte delle due fattispecie che ne giustificano il diverso trattamento giuridico e conseguentemente economico.

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio con deliberazione n. 127/2024/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto:

«Il principio di diritto formulato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 11/2023/QMIG non è applicabile, in via interpretativa, anche alla fattispecie dei gettoni di presenza di cui all’art. 82, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, che resta assoggettata alla decurtazione del 10% disposta dal comma 54 dell’art. 1 della legge n. 266/2005».