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Perdite società partecipate, prima di svincolare l'accantonamento verificare il rischio di nuove reiterazioni

L’art. 21 comma 1 Dlgs 175/2016 TUSP dispone l’obbligo di accantonamento da parte dell’ente locale socio in caso di perdita della società partecipata:

"Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione".


Che cosa succede se l’assemblea dei soci, anche in un momento successivo all’approvazione del bilancio, deliberi la copertura della perdita con l’utilizzo di riserve, utili portati a nuovo e/o riduzione del capitale sociale? E’ corretto rendere disponibile la quota in precedenza accantonata, svincolando le relative somme?

A questa domanda ha risposto la Corte dei Conti Sicilia con parere n. 25/2021.

Le modalità di “liberazione” dell’avanzo accantonato corrispondente alla quota del fondo perdite per le società partecipate sono disciplinate anche dalla richiamata regola generale di cui all’art. 46, comma 3, D.lgs. 118 del 2011, secondo cui il vincolo apposto sui fondi confluiti nella missione “fondi e accantonamenti” può essere rimosso solo quando la spesa potenziale cui è preordinato non può più verificarsi.

Questo momento, per quanto attiene alla fattispecie in esame, ad avviso della Sezione, non può che coincidere con quello in cui ha effettivamente luogo la copertura da parte della società delle perdite, ottenuta attraverso l’utilizzo delle proprie riserve o di nuovi finanziamenti dei soci, anche, eventualmente, per mezzo la modifica del capitale sociale; la copertura, invece, non può essere definita effettiva, con conseguente mancata integrazione del presupposto normativamente richiesto, se la perdita è stata solo “rinviata a nuovo” dalla partecipata.

In definitiva, la società partecipata può deliberare il ripiano in qualunque periodo dell’esercizio e non vi sono preclusioni di ordine temporale limitanti l’operatività dell’ultima parte del 1° comma dell’art. 21 sotto il profilo del riflesso contabile dell’operazione sulla misura degli accantonamenti della partecipante, che, tuttavia, potrà procedere alla liberazione della quota accantonata solo dopo aver accertato l’avvenuta esecuzione delle delibere e la conseguente effettiva copertura delle perdite pregresse.

La soluzione delineata appare preservare gli equilibri di bilancio dell’ente locale, sempreché la stessa venga coniugata con il necessario rispetto del principio di prudenza, che deve sovraintendere sia al momento dell’accantonamento sia a quello del successivo svincolo delle quote.

Sotto il primo profilo, va evidenziato che l’ente, obbligato ad effettuare l’accantonamento in occasione della redazione del preventivo solo dopo la certificazione del risultato negativo, anche prima dell'approvazione del bilancio d' esercizio della partecipata, pur senza esservi espressamente obbligato dall’art. 21 del D.Lgs. 175 del 2016, ben potrebbe valutare di procedere prudenzialmente ad accantonamenti, se dal monitoraggio sull'andamento della gestione societaria dovessero emergere perdite non ancora certificate (cfr. la deliberazione n. 127/2018/PAR della Sezione Regionale di controllo per la Liguria).

SUL VERSANTE DELLA LIBERAZIONE DELLE SOMME, SI OSSERVA, INVECE, CHE L’OPERAZIONE PRESUPPONE L’ESERCIZIO DI UN ADEGUATO CONTROLLO DELLA PARTECIPANTE SULL’EVOLUZIONE DELLA SITUAZIONE CONTABILE DELLA SOCIETÀ E CHE L’ESITO DELLE VERIFICHE EFFETTUATE ABBIA ESCLUSO LA REITERAZIONE DI NUOVI RISULTATI DI ESERCIZIO NEGATIVI, REGISTRANDOSI, ALL’OPPOSTO, UN’INVERSIONE DELLA PRECEDENTE TENDENZA.

In conclusione, l’operazione prefigurata, di per sé lecita, può essere posta in essere solo in presenza di un legittimo ed effettivo ripiano delle perdite e nei limiti in cui sia compatibile il principio di prudenza che deve necessariamente governare le scelte gestionali delle pubbliche amministrazioni.