Perdita di gettito occupazione suolo spettacoli viaggianti
Il Ministero dell’Interno ricorda che la previgente formulazione dell’articolo 65, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, stabiliva, al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, che i soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n.337, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3 -quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, fossero esonerati per l’intero anno 2021, dal pagamento del canone di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160.
Al ristoro delle perdite di gettito per il citato anno 2021 si è provveduto con decreto interministeriale del 22 gennaio scorso, con il quale è stato ripartito lo specifico fondo di 12,95 milioni di euro, previsto per quell’anno dal comma 7 del citato articolo 65.
Ora, l’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.25, ha disposto che il predetto esonero sia prolungato fino al 30 giugno 2022. A tal fine, il successivo comma 4 del medesimo articolo, ha incrementato di 3,5 milioni di euro per l'anno 2022 il relativo fondo a ristoro della perdita di gettito, prevedendo che alla ripartizione delle risorse tra gli enti interessati si provveda con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Ciò premesso, poiché i dati occorrenti per il ristoro della perdita di gettito relativa al I semestre 2022 non sono reperibili, per il livello di dettaglio richiesto, nei bilanci degli enti locali, si rende necessario acquisirli nuovamente, come già avvenuto con riferimento all’anno 2021, direttamente dai comuni con il modello appositamente predisposto.
I comuni, per accedere al riparto del fondo relativo al I semestre 2022, devono compilare il modello disponibile sul sito web istituzionale della Direzione Centrale della Finanza Locale alla pagina https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify, fruibile con le modalità e le credenziali già in uso a ciascun ente.
Il modello, da sottoscrivere mediante apposizione di firma digitale del responsabile del servizio finanziario, deve essere trasmesso dai comuni, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), dal sito internet della stessa Direzione, alla predetta pagina https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify a partire dal 25 luglio ed inderogabilmente entro le ore 14:00 del 16 settembre 2022. I dati eventualmente trasmessi con modalità e termini diversi da quelli sopra indicati non saranno ritenuti validi ai fini del riparto del fondo.