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Perdita azienda speciale

La Corte Conti Lazio ha risposto con delibera 44/2022 ad una richiesta di parere sulla portata applicativa dell’art. 13 quater DL 4/2022 rispetto al procedimento di approvazione della proposta di bilancio di un’azienda speciale, pervenuto all’ente locale, ma non ancora approvato dall’organo competente, dal momento che con l’approvazione dell’ultimo bilancio di esercizio del 2020 dell’azienda stessa si configurerebbero i presupposti per l’applicazione dell’art. 1, comma 555, della l. 27 dicembre 2013, n. 147, come novellato.

L’innovazione normativa non incide in alcun modo sulle modalità di approvazione del bilancio dell’azienda, riguardando, invece, la possibilità di mantenimento in vita e di sostenere finanziariamente organismi in gravi situazioni di crisi in presenza di serie prospettive di riequilibrio economico.

Peraltro, ogni scelta che il Comune intenderà adottare per la soluzione di problematiche gestionali connesse alle norme sopra richiamate – una volta accertata la sussistenza delle relative condizioni giuridiche e fattuali - è rimessa alla sua discrezionalità e responsabilità, non potendo, in sede consultiva, la Corte interferire con l’attività gestoria dell’amministrazione e con eventuali iniziative o valutazioni rimesse ad altre magistrature.

Richiamo normativo

Legge 147/2013 art. 1 comma 555

555. A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci. Le disposizioni del presente comma non trovano applicazione qualora il recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale che può prevedere da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari di risorse. L'adozione del piano può essere accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 194, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il piano costituisce un atto fondamentale ai sensi dell'articolo 114, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.