Percorso riforma contabile Accrual
In riferimento all'imminente entrata in vigore della Riforma contabile Accrual, abbiamo organizzato un PERCORSO RIFORMA CONTABILE ACCRUAL, articolato in n. 6 giornate con orario dalle 9 alle 13, il cui obiettivo è spiegare la riforma PNRR 1.1.5, evidenziando cosa cambia nella contabilità economico patrimoniale Accrual rispetto a quanto previsto nell’attuale ordinamento contabile; analizzare il Quadro Concettuale; riprendere le basi delle rilevazioni contabili in Partita Doppia; approfondire il nuovo Piano dei Conti Unico; applicare i principi contabili applicati (ITAS) tenendo conto delle diverse criticità organizzative e contabili degli enti pubblici.
Il 9 agosto 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge 113/2024, che all’art. 10 ha dettato disposizioni in materia di attuazione delle misure del PNRR. In particolare il comma 3 dispone: “3.Ai fini dell'attuazione della fase pilota della Riforma 1.15 del PNRR, di cui alla milestone M1C1-118, sono tenute alla produzione e trasmissione degli schemi di bilancio per l'esercizio 2025, di cui comma 6, le amministrazioni pubbliche di seguito elencate:
a) le amministrazioni centrali incluse nel bilancio dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie fiscali;
b) gli enti e le istituzioni nazionali di ricerca;
c) le regioni e le province autonome;
d) le province e le città metropolitane;
e) i comuni con popolazione residente pari o superiore a cinquemila abitanti al 1° gennaio 2024;
f) gli enti e le aziende del servizio sanitario nazionale;
g) le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici;
h) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro unioni regionali;
i) le autorità di sistema portuale;
l) gli enti nazionali di previdenza e assistenza;
m) gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle di cui alle lettere da a) a l) del presente comma, fatto salvo quanto disposto dal comma 4”.
Il comma 4 dispone che “Sono esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio, per l'esercizio 2025, le società, nonché gli enti di cui comma 3, lettera m), che, con riferimento alle risultanze del bilancio di esercizio o rendiconto del 2023, hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato inferiore a cinquanta unità e, contestualmente, un volume complessivo annuo di entrate correnti ed in conto capitale, per le amministrazioni in contabilità finanziaria, ovvero un valore della produzione annua, per le amministrazioni in contabilità economico-patrimoniale, inferiore a 8,8 milioni di euro. Restano, altresì, esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e gli uffici dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura, nonché le amministrazioni pubbliche assoggettate a procedure di liquidazione. Restano altresì esclusi dalla predisposizione degli schemi di bilancio gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale”.
Gli enti pubblici di minori dimensioni e i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti attueranno la riforma dall'esercizio 2026.