Per l'IMU conta l'intestazione catastale: onere della prova al contribuente, anche per l'esproprio annullato
Con ordinanza del 26 agosto 2026, n. 24795, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Roma Capitale contro la sentenza della CGT di secondo grado del Lazio, che aveva annullato un avviso di accertamento IMU 2017 notificato a una società proprietaria di immobili espropriati nel 1958 con decreto prefettizio, poi annullato in sede giurisdizionale. I giudici di merito avevano escluso il presupposto impositivo, ritenendo che mancasse il possesso perché i beni non erano stati restituiti e che la retrocessione, peraltro non avvenuta, non fosse titolo idoneo a fondare la pretesa. Il Comune contestava di aver visto confondere la retrocessione con il possesso e di aver subito un'inversione dell'onere della prova.
La Corte ha ribadito che il «possesso» rilevante ai fini IMU (artt. 8, comma 2, e 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, nel testo vigente ratione temporis) coincide con lo ius possidendi, cioè con il potere di fatto sulla cosa che corrisponde alla titolarità della proprietà o di altro diritto reale, e non con lo ius possessionis. Ciò in coerenza con la natura patrimoniale dell'imposta, che prescinde dalla redditività e dall'utilizzazione del bene. L'intestazione catastale fa sorgere una presunzione di soggettività passiva, con onere a carico del contribuente di fornire la prova contraria. L'unico correttivo è quello introdotto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 60 del 2024, riferita agli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia per i reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 c.p.
Nel caso concreto, la Corte ha rilevato che la CGT non aveva indicato alcun elemento probatorio a sostegno dell'assenza di possesso in capo alla società, intestataria catastale in quanto incorporante della precedente titolare, né aveva motivato perché la retrocessione non costituisse titolo idoneo. Ha escluso, inoltre, che potesse operare il principio di non contestazione: nel giudizio tributario l'atto impositivo è oggetto e non atto introduttivo del processo, sicché l'eventuale mancata presa di posizione specifica dell'ente sui motivi di ricorso non equivale ad ammissione dei fatti. La Corte ha poi precisato, richiamando Cass. n. 13958/2024 e n. 9304/2023, che quando è accolta la domanda di retrocessione con determinazione del prezzo, l'effetto traslativo in favore dell'espropriato si produce ex nunc al passaggio in giudicato della sentenza, indipendentemente dal pagamento del prezzo.
Sul piano pratico, l'ordinanza conferma che l'intestazione catastale è sufficiente a sostenere l'accertamento. La mancata restituzione materiale del bene, o la sola perdita del godimento, non è di per sé idonea a escludere la soggettività passiva, e resta a carico del contribuente dimostrare i fatti che la escludono.