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Per le indennità di funzione vale il censimento

La Corte dei conti Veneto, con delibera n. 120/2022, ha chiarito la portata applicativa della norma sulle indennità amministratori, in riferimento alla data da prendere in esame per il calcolo delle popolazione.

In particolare, i magistrati contabili hanno rilevato che la Sezione Autonomie Corte conti, con delibera n. 7/2010/QMIG, ha ritenuto che “la rilevazione delle dimensioni demografiche dell’ente, utile per operare gli allineamenti delle indennità in questione, deve essere operata in base al criterio fissato dall’articolo 156 del Decreto Legislativo 267/2000” e, dunque, per i comuni - come costantemente affermato dalla successiva giurisprudenza contabile - al dato della popolazione residente alla fine del penultimo anno di riferimento così come accertato dall’Istat (ex multis, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 94/2018/PAR; Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna, deliberazione n. 58/2021/PAR).

Di recente, la disciplina in materia di corresponsione delle indennità di funzione è stata innovata dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022). In particolare, all’art. 1, comma 583, è stato previsto che “a decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni” (come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 2, comma 1, del d.l. 174/2012), applicando una percentuale differenziata in relazione “alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale”.

La novella legislativa, dunque, modifica le modalità di determinazione delle suddette indennità mediante non solo l’introduzione del parametro del trattamento economico del presidente della regione, ma anche prevedendo, per quanto di rilievo, che l’individuazione delle classi demografiche degli enti avvenga sulla base dei dati dell’ultimo censimento ufficiale.

Viene, inoltre, introdotta una disciplina transitoria per gli anni 2022 e 2023. Il successivo comma 584 prevede, infatti, che “l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio”.

Infine, per quanto riguarda le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali, il comma 585 ha previsto che le stesse devono essere adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai precedenti commi, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal DM. n. 119/2000.