Per l’accesso alle elevate qualifiche non si può prescindere dal possesso della laurea
Il TAR Piemonte con sentenza n. 715/2023 ha confermato che la normativa esprime un principio di ordine generale che regola la materia dell’inquadramento funzionale nel pubblico impiego, a tenore del quale il possesso del titolo della laurea è requisito necessario e sufficiente ai fini dell’accesso a profili professionali di ottava qualifica funzionale, successivamente denominata “Categoria D” e attualmente denominata “Area Funzionari ed EQ” (cfr. sul punto T.A.R. Trento, Sez. I, 12/06/2017, n. 196). In senso conforme, il C.C.N.L. Funzioni Locali vigente indica espressamente quale requisito base per l’accesso a tale profilo professionale la «Laurea (triennale o magistrale), eventualmente accompagnata da iscrizione ad albi professionali»