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Per la governance società partecipata, il cda è da motivare

La Corte dei Conti Emilia Romagna con delibera n. 42/2025 ha evidenziato come prioritario per una società pubblica sia il ricorso alla formula di governance con amministratore unico anziché Consiglio di amministrazione, a maggior ragione se si tratta di azienda in difficoltà economica.

L’art. 11 comma 2 e comma 33 Dlgs 175/2026 dispone:

2.L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.

3.L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

La Corte dei Conti accerta il mancato rispetto di quanto disposto dall’art.11 c. 3 D. Lgs. n. 175 del 2016 la cui motivazione andava integrata per dar conto degli elementi valutativi che - in presenza di uno stato di crisi conclamata dell’impresa – avevano indotto per la decisione di proseguire nella scelta di avvalersi del consiglio di amministrazione piuttosto che dell’amministratore unico, quanto meno per rispondere alle esigenze di massimo contenimento dei costi.