Per il differenziale stipendiale abilitazione o iscrizione all'albo si valutano disgiuntamente
ARAN ha risposto (CFL 231) al seguente quesito: Per poter beneficiare del differenziale stipendiale di cui all’art. 102 del CCNL del 16 novembre 2022 è necessario avere sia l’abilitazione che l’iscrizione ad un albo?
RISPOSTA
Come espressamente precisato nei contenuti dell’art. 102 del CCNL del 16 novembre 2022, l’ incremento della misura del differenziale stipendiale (pari ad euro 150 per il personale inquadrato nell’Area degli Istruttori e di euro 200 per il personale inquadrato nell’Area dei Funzionari ed EQ) è riconosciuto al “personale di cui alla presente Sezione …” che, ai fini dell’esercizio della specifiche mansioni lavorative risulti iscritto ad un ordine professionale, ad un albo o albo speciale, o abbia conseguito una abilitazione professionale, condizioni necessarie per lo svolgimento delle predette mansioni. Pertanto, si rimarca che il presupposto legittimante il riconoscimento del differenziale maggiorato è che l’iscrizione o l’abilitazione (anche disgiuntamente) siano necessarie per l’esercizio delle rispettive mansioni.