Per il calcolo della quota variabile TARI è legittimo il criterio basato sul conteggio del numero di svuotamenti dei rifiuti
La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 17789 del 27/06/2024, ha affermato che per il calcolo della quota variabile TARI è legittimo il criterio basato sul conteggio del numero di svuotamenti dei rifiuti.
I giudici rilevano che il D.P.R. 158/99, introduttivo del metodo "normalizzato" ed attuativo del decreto Ronchi istitutivo della tariffa di Igiene Ambientale (Tia1) ex art. 49 D.Lgs. 22/1997, stabilisce che: - art.3, co. 2, D.P.R. cit.: "Determinazione della tariffa. (...) 2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione a He componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione"; - art. 6, ivi: "Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche. 1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al presente decreto. 2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1.".
Il criterio del numero di svuotamenti, in rapporto alla volumetria dei cassonetti dedicati alla singola utenza non domestica, risponde a questo parametro legale di determinazione della "quantità di rifiuti effettivamente conferiti", anche più di quello basato sul rapporto tra superficie e kg, così da apprestare, pur nell'ambito del metodo normalizzato, una tariffa più 'puntuale' e quindi più conforme al criterio statuale dell'entità del conferimento effettivo.
Quanto ala disciplina unionale, la CGUE in sentenza 16.7.2009 Futura Immobiliare c/Comune di Casoria, cit. ha, da un lato, condiviso l'assunto per cui "è spesso difficile, persino oneroso, determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun "detentore"" (P. 49), concludendo dall'altro che: "L'art. 15, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti, dev'essere interpretato nel senso che, allo stato attuale del diritto comunitario, esso non osta ad una normativa nazionale che disponga la riscossione, per il finanziamento di un servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani, di una tassa calcolata sulla base di una stima del volume di rifiuti generato dagli utenti di tale servizio e non sulla base del quantitativo di rifiuti da essi effettivamente prodotto e conferito. Spetta tuttavia al giudice a quo accertare, sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto sottopostigli, se la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni su cui verte la causa principale non comporti che taluni "detentori", nel caso di specie le aziende alberghiere, si facciano carico di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili.", con ciò escludendo che un criterio non perfettamente puntuale, ma pur sempre di ragionevole approssimazione, possa di per sé violare il principio del 'chi inquina paga', salvo che esso comporti, nel caso concreto, un costo per l'utenza manifestamente sproporzionato rispetto ai volumi ed alla natura dei rifiuti da essa conferiti.
Questa conclusione trova ulteriore riscontro con riguardo a quei sistemi tariffari, qual è la Tia 1, di natura tributaria (C. Cost. sent. n. 238/09) che, come tali, non rispondono ad una rigida regola di corrispettività, sicché l'imposizione ben può essere calibrata, nell'impossibilità di una determinazione precisa ed analitica, con parametri (come appunto il numero degli svuotamenti) che più si avvicinino al parametro fondamentale del conferimento effettivo.
Sul piano pratico, poi, un siffatto sistema di calcolo non pregiudica l'utente, il quale ha modo di incidere direttamente sul numero degli svuotamenti (anche in ottemperanza agli obblighi di buona fede e collaborazione ex art. 10 L. 212/00) esponendo alla raccolta soltanto i contenitori al colmo, così da fruire della massima volumetria disponibile, e trasformare di fatto il criterio (impropriamente) chiamato "vuoto per pieno" in "pieno per pieno".