Per i Comuni al voto, da adesso solo atti indifferibili e urgenti
Il Testi Unico Enti Locali – Dlgs 267/2000 e smi – all’art. 38 comma 5 dispone che nel periodo pre elettorale non è possibile portare delibere in Consiglio comunale, se non quelle indifferibili e urgenti (tra cui il rendiconto). Visto che le elezioni amministrative si svolgono il 14 maggio prossimo, d'ora in poi non sarà più possibile portare in Consiglio comunale qualsiasi proposta di deliberazione. In particolare:
“I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili”.
Il Ministero dell'Interno, Dipartimento Affari interni e Territoriali, con il parere del 4 febbraio 2020, ha evidenziato che la disposizione di cui all'art. 38, comma 5, Tuel, "è specifica per i consigli comunali e non sembra applicabile per analogia alle giunte ed ai sindaci"
Il TAR Calabria, con sentenza n. 1558/2018, ha evidenziato che “l'art. 38 D.Lgs. n. 267 del 2000 si riferisce espressamente al solo Consiglio comunale, impedendogli di deliberare dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali se non per atti urgenti e improrogabili”.