Per assumere a tempo indeterminato non bastano le soglie del DPCM
Il DL 34/2019 all’art. 33 comma 2 primo periodo dispone che i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.
Il DPCM 17 marzo 2020, pubblicato in G.U. 27 aprile 2020 ha dato via libera alle nuove procedure assunzionali, pur in attesa di una Circolare esplicative che si spera possa essere più significativo della bozza in consultazione.
E’ chiaro che per assumere a tempo indeterminato non basti il calcolo delle virtuosità finanziaria dato dal rapporto tra spese di personale ed entrate correnti medie, al netto del FCDE, ma occorra qualcosa di più ovvero l’asseverazione dell’Organo di revisione sugli equilibri di bilancio.
Quali equilibri? Di competenza e di cassa sicuramente, ma non solo sull’anno; occorre effettuare la proiezione degli equilibri stessi sui prossimi 3/5 anni, verificando la tenuta delle entrate correnti ricorrenti (al netto delle entrate vincolate) sulle spese correnti permanenti, accresciute dei nuovi oneri assunzionali lordi.
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