Pensionamento dell'avvocato civico e rappresentanza
La Corte dei Conti Campania, con delibera 131/2021, ha risposto a quesito in tema di pensionamento del dipendente avvocato dell’ente, con particolare riferimento al raggiungimento della pensione e cessazione del potere rappresentativo del legale dipendente dell’ente. senza che quest’ultimo possa confermare l’incarico.
Al fine di inquadrare la questione, la Corte dei Conti prende le mosse dall’art. 85 del codice di procedura civile, il quale regola il conferimento della procura, e ne prevede la revocabilità da quando è stato nominato il nuovo difensore. In sostanza, indipendentemente dal rapporto interno avvocato-cliente, la procura, per evidenti ragioni di speditezza processuale, anche se revocata continua a mantenere fermi gli effetti rappresentativi fino a nuovo avvocato.
Fa eccezione a questo principio l’ipotesi di avvocato pubblico dipendente che patrocini l’ente per cui lavora. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il raggiungimento della pensione fa venir meno sia il rapporto di servizio, che quello di rappresentanza (Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 11/07/2018) 26-10-2018, n. 27308).
Quanto al compenso, il principio in tema di compenso professionale è che esso è unico, indipendentemente dal numero dei professionisti incaricati, e che esso matura con il compimento delle attività previste. Pertanto, costui avrà diritto alla parte di compenso maturata per l’attività effettivamente svolta fino a quella data, come specificato dall’art. 7 del d.m. nr. 55 del 2014; inoltre, per l'attività prestata dall'avvocato nei giudizi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.