PEG 2025-2027, termini scaduti per chi ha già approvato il bilancio
L'art. 169 Tuel dispone che entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, la Giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) in termini di competenza. La migliore interpretazione della norma e dei principi contabili porta ad approvare il PEG entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione ma comunque entro la prima seduta di Giunta successiva all’approvazione del bilancio stesso. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa e deve quadrare con il Piano annuale dei flussi di cassa di cui art. 6 comma 1 DL 155/2024.
Anche dopo l'introduzione del PIAO di cui art. 6 DL 80/2021, il PEG non può essere retrocesso ad un mero elenco di capitoli finanziari, bensì è correlato ad attività e ad obiettivi di primo livello. L'art. 169 comma 1 del Tuel, pur modificato dallo stesso art. 6 DL 80/2021 riporta ancora una disposizione importante, ovvero "Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, INDIVIDUA GLI OBIETTIVI DELLA GESTIONE ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi".
Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione (obiettivi di primo livello) ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. L’approvazione è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all’art. 157 TUEL e fermo restando l’obbligo della Giunta di delegare – tramite delibera di PEG semplificato - i responsabili di servizio ad impegnare la spesa e ad accertare le entrate. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione (art. 169 TUEL), tenendo conto dell’introduzione del PIAO, nel quale confluiscono gli obiettivi gestionali di secondo livello, ovvero il piano dettagliato degli obiettivi. (art. 169 d.lgs. 267/2000).