← Indietro

Peg provvisorio da approvare tempestivamente

L’art. 163 comma 5 TUEL dispone che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge; non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

In caso di esercizio provvisorio 2024, l’ente locale per garantire la continuità della gestione deve tempestivamente approvare in Giunta il PEG provvisorio, sulla base degli stanziamenti di bilancio 2023-2025, con cui effettuare la suddivisione dei programmi di spesa in macro-aggregati e capitoli/articoli, garantendo un raccordo al quarto livello del piano dei conti, e delle tipologie di entrata in categorie e capitoli/articoli, garantendo un raccordo al quarto livello del piano dei conti.

Potrebbero interessarti