PEF TARI a luglio se si rientra nella sentenza sul FAL
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 52 c. 2 DL 73/2021, che ha spostato al 31 luglio 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 per i Comuni che sono alla prese con la sentenza Corte Costituzionale 80/2021 in materia di fondo anticipo liquidità, il termine per l'approvazione del PEF rifiuti, regolamento e tariffe TARI 2021 è di conseguenza adeguato al 31 luglio 2021.
Anche nel caso in cui il Comune non fosse ETC - Ente territorialmente competente - si ritiene comunque legittima l'approvazione del PEF con un mese di ritardo, rispetto alla scadenza del 30 giugno 2021, definita dall'art. 30 comma 5 del DL 41/2021.
Richiamo normativo
DL 73/2021 art. 52 comma 2:
2. Per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti è differito al 31 luglio 2021:
a) il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020 di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino a tale data e' autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.