PEF Rifiuti - MTR-2 in parte annullato dal TAR Lombardia
Il TAR Lombardia, con sentenza n. 1985/2024 del 25 giugno 2024 ha annullato, in parte, sia la deliberazione ARERA n.389/2023 del 3 agosto 2023, sia la determinazione direttoriale n. 1/2023.
In particolare, la causa aveva ad oggetto la deliberazione ARERA 389/2023/R/rif del 3/08/2023, recante“aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”, nonché il relativo allegato A recante “Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 - MTR-2”, in quanto a parere delle società ricorrenti la predetta deliberazione non avrebbe correttamente applicato il principio del full cost recovery (copertura integrale dei costi) in riferimento alla previsione di cui all’art. 7 della medesima deliberazione, avente ad oggetto il recupero dei costi collegati all’aumento del tasso di inflazione. Segnatamente, le parti ricorrenti sottolineavano l’errore commesso dall’Autorità che ha introdotto sistema di pianificazione tariffaria quadriennale 2022-2025, ma ha previsto un meccanismo di recupero dell’inflazione di carattere biennale, anziché annuale forse più adeguato al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.
"Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 5 della deliberazione ARERA n. 649 del 23.12.2014, concernente la disciplina da applicarsi “ai procedimenti per l’adozione di atti di regolazione” di propria competenza, e quindi la mancata presa in considerazione e il conseguente difetto di motivazione della deliberazione impugnata nella parte in cui non ha valutato l’apporto collaborativo presentato da AssoAmbiente in nome e per conto dei gestori dove si evidenziavano le ragioni per le quali il sistema biennale di recupero dell’inflazione non consente l’integrale recupero dei costi.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione del principio del full recovery cost, sancito dall’art. 238 del d.lgs. n. 152/2006 e la violazione del principio della qualità del servizio sancito dall’art. 178 del medesimo decreto, in relazione ai seguenti profili: la mancata previsione di un sistema di conguagli che consenta l’allineamento dei costi inseriti nel PEF 2022-2025 (ricavati dai dati di preconsuntivo ovvero dal Bilancio 2020) a quelli effettivamente sostenuti dal Gestore e ricavati dalle fonti contabili obbligatorie dell’anno (a-2) di riferimento; la mancata previsione di un sistema di conguaglio volto ad adeguare i costi inseriti nel PEF 2023, al tasso di inflazione effettivamente registratosi; e conseguentemente il mantenimento del PEF 2023 con “inflazione nulla”; la previsione che anche ai fini della predisposizione del PEF 2025 – ove elaborato sulla base di dati di preconsuntivo 2023 o addirittura del Bilancio 2022 – si debba assumere inflazione nulla, senza alcun meccanismo di conguaglio successivo; l’ulteriore previsione di subordinare l’incremento del parametro ���� – ovvero il cd. “Limite alla crescita delle entrate tariffarie” – a scelte sostanzialmente discrezionali dell’ETC; infine, la previsione che subordina il recupero di costi eccedenti il “Limite alla crescita” nel periodo regolatorio 2024-2025 ovvero nelle annualità successive a determinazione discrezionali dell’ETC (qualora “ritenuta necessaria al mantenimento dell’equilibrio economico finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati”); a mancata previsione della possibilità di applicare la remunerazione del capitale agli importi eccedenti il cd. extracap ovvero non ammessi al riconoscimento tariffario nell’anno di pertinenza, stante il cap rappresentato dal “Limite alla crescita”.
Nel corso del giudizio ARERA ha adottato la determinazione n.1/DTAC/2023 del 6 novembre 2023 del Direttore della Direzione Tariffe e Corrispettivi Ambientali recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif”. Con questo provvedimento l’Autorità ha altresì previsto la possibilità di riconoscere un conguaglio tra il PEF 2023 (annualità per la quale è stato assunto, in sede di prima approvazione, un tasso di inflazione nullo ai sensi del comma 7.5 del MTR-2) e l’aggiornamento del PEF medesimo alla luce del tasso di inflazione del 4,5% riconosciuto, per il 2023, dalla Deliberazione 389/2023/R/RIF
Con ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato la determinazione del Direttore della Direzione Tariffe e Corrispettivi Ambientali di ARERA n. 1 del 6.11.2023".
Dopo aver evidenziato il quadro normativo in cui si inscrive la fattispecie di causa, il TAR ha vagliato i motivi di ricorso è ha ritenuto fondata in parte la seconda doglianza.
Sul punto il TAR ha chiarito: “La deliberazione n. 389/2023 ha previso che, ai fini delle rideterminazioni tariffarie per il biennio 2024-2025, “necessario procedere all’aggiornamento dei parametri di cui al comma 7.5 e al comma 13.9 del MTR-2: - individuando i seguenti tassi di inflazione per l’aggiornamento dei costi operativi: ��2023=4,5% e ��2024=8,8%, assumendo inflazione nulla per il 2025”.
Con la determinazione n. 1/DTAC/2023 del Direttore della Direzione Tariffe e Corrispettivi Ambientali dell’Autorità, del 6 novembre 2023, impugnata con motivi aggiunti, sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito ad aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle delibere 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF.
Con il predetto provvedimento, l’Autorità ha stabilito, all’articolo 3, comma 3, quanto segue: “L’Ente territorialmente competente, anche alla luce degli esiti dell’attività di validazione al medesimo richiesta, può valorizzare, secondo le modalità operative declinate nel tool di calcolo di cui alla lettera a) del comma 1.1, il recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria 2022-2025, con riguardo all’annualità 2023 (annualità per la quale è stato assunto, in sede di prima approvazione, un tasso di inflazione nullo ai sensi del comma 7.5 del MTR-2) e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione pari a ��2023=4,5%, individuato dalla deliberazione 389/2023/R/RIF.”
Come chiarito anche nella parte motiva della citata determinazione n. 1/DTAC/2023 l’intervento adottato rappresenta una misura “di natura straordinaria”, adottata “alla luce della riscontrata spinta inflazionistica, imprevedibile e di magnitudo rilevante”.
Viene quindi riconosciuto la possibilità per gli Enti territorialmente competenti di valorizzare il recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria 2022-2025, con riguardo all’annualità 2023 (annualità per la quale è stato assunto un tasso di inflazione nullo) e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione pari a 4,5%, come individuato dalla delibera 389/2023/R/RIF, gravata con il ricorso introduttivo.
La previsione del potere che è stato attributo agli ETC di riconoscere il tasso di inflazione in relazione ai costi del 2023 (quale previsione del recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria 2022-2025 con riguardo all’annualità 2023 e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione pari al 4,5%) non risulta in linea con la disciplina regolatoria che si pretende di attuare poiché la deliberazione n. 389/2023 non aveva previsto la facoltà per gli ETC di procedere al conguaglio dei costi, tenendo presente l’inflazione registratasi, bensì di procedere al riconoscimento della stessa inflazione.
La circostanza che il provvedimento impugnato con motivi aggiunti rimetta all’ETC la possibilità di valorizzare il recupero del conguaglio in questione non è coerente sia rispetto all’assetto del settore caratterizzato, come noto, da una governance multilivello che radica sull’ARERA il potere regolatorio sia rispetto alle norme primarie che affidano all’ETC il solo compito di definire le tariffe del servizio e il perseguimento dei recuperi di efficienza sulla base delle indicazioni provenienti dall’Autorità.
Del resto, la regola generale sottesa al metodo tariffario del servizio integrato rifiuti prevede che i costi complessivi per il servizio integrato siano contenuti nel Piano Economico Finanziario e debbano essere approvati dall’ETC sulla base delle indicazioni sul riconoscimento dei costi stabiliti da ARERA competente a valorizzazione tutte le componenti di costo (del servizio)”.
Per questi motivi, la sezione I del TAR Lombardia ha ritenuto in parte fondato il ricorso laddove non è stato espressamente previsto un sistema di conguaglio automatico che escluda l’intervento degli ETC al di là del calcolo dell’inflazione; allo stesso modo, ha ritenuto in parte fondato anche il ricorso per motivi aggiunti.
Di conseguenza entrambi i mezzi di gravame sono stati parzialmente accolti e, per l’effetto, sono state annullate, in parte, sia la deliberazione ARERA n.389/2023 che la determinazione direttoriale n. 1/2023, con conseguente caducazione automatica degli atti ad essai legati da un nesso di presupposizione logico necessaria.