Pausa caffè causa danno erariale in assenza di timbratura
Importante sentenza della Corte Conti Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello n. 163/2023.
l concetto di “alterazione”, come anche rilevato dalla Procura generale nella propria memoria, “diversamente da quanto si sostiene nella parte introduttiva dell’appello, raggruppa tutti quei comportamenti che non permettono ai sistemi di rilevamento, quali essi siano (manuali o automatici, basati su una dichiarazione dell’interessato ovvero sul controllo da parte di terzi), di funzionare correttamente e di permettere all’amministrazione di acquisire una fedele rappresentazione dell’attività lavorativa dei dipendenti. A tal fine, anche l’omessa o incompleta rendicontazione di una missione rientra nella nozione, come pure deve ritenersi, l’uscita non segnalata mediante la procedura appositamente prevista.
L’appellante contesta l’affermazione della ricorrenza dell’illecito della falsa attestazione della presenza in servizio e, quindi, dell’antigiuridicità della propria condotta: questa non sarebbe stata intenzionalmente diretta ad eludere il meccanismo di registrazione delle uscite, atteso che il sistema elettronico del marcatempo non avrebbe previsto un apposito codice per la registrazione delle uscite brevi (c.d. pause caffè).
La Corte Conti ha ritenuto che la pausa caffè debba essere registrata in entrata e in uscita, viceversa scatta il danno erariale