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Patrocinio legale affidabile "intuitu personae"

La Corte dei conti, Sez. giurisd. Lazio, con la sentenza dell'8 giugno 2021, n. 509 ammette l'affidamento fiduciario dell'incarico di patrocinio legale, in specie ove la scelta sia adeguatamente motivata.

La questione, di interesse per molti enti, nel caso ha ampia portata, essendo stata censurata la condotta della società Consip Spa per l'affidamento esterno di cause, pur in presenza di una struttura legale con 49 unità, tra il 2015 ed il 2017.

Precisa, però, la Sezione che "...se è vero che sia il Consiglio di Stato che l'Anac avevano osservato che il rispetto dei principi posti dall'art. 4 del codice dei contratti suggerisca la procedimentalizzazione nella scelta del professionista cui affidare l'incarico di patrocinio legale attraverso, preferibilmente, la costituzione di elenchi, ciò non esclude la possibilità di effettuare un affidamento diretto ad un professionista determinato, subordinato, secondo le Linee guida dell'Anac, alla presenza di specifiche ragioni espresse dalla stazione appaltante tra le quali si annoverano i casi di conseguenzialità di incarichi o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia che siano stati positivamente conclusi nonché i casi di assoluta particolarità della controversia.

In ogni caso, una lettura sistematica delle disposizioni del d.lgs. n. 50 del 2016, consente di rilevare come il legislatore della riforma, con il richiamo all'art. 4, più che delineare una vera e propria procedura comparativa, abbia inteso invocare il rispetto generale dei principi generali che regolano l'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione, non escludendo la possibilità di un affidamento diretto e fiduciario dei servizi legali.

Si rileva, infine, che sulla materia degli incarichi di patrocinio legale, è intervenuto da ultimo il giudice comunitario che, con la sentenza nella causa C-265/18 del 6 giugno 2019, confermando i prevalenti orientamenti giurisprudenziali, ha chiarito che "A tale riguardo, occorre rilevare che l'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24 non esclude dall'ambito di applicazione di detta direttiva tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato a un'amministrazione aggiudicatrice, ma unicamente la rappresentanza legale del suo cliente nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, ma anche la consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento. Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza".

Il carattere fiduciario di queste prestazioni, riconosciuto e acclarato nella sentenza, comporta che "da un lato, un siffatto rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione della qualità che si attende dai servizi da prestare. Dall'altro, la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente … potrebbe essere minacciata dall'obbligo, incombente sull'amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità che deve essere data a tali condizioni".

Anche alla luce di quest'ultima presa di posizione del giudice comunitario, confermativa della complessa e variegata evoluzione normativa e giurisprudenziale intervenuta successivamente al d.lgs. 163 del 2006, il Collegio non evidenzia illegittimità nel procedimento seguito dalla società nella scelta dei legali cui è stato affidato nel tempo il rilevante e complesso contenzioso amministrativo né, in capo ai convenuti un comportamento illecito rilevante ai fini di una responsabilità amministrativa. Infatti, questi ultimi nel conferimento degli incarichi in questione hanno rispettato anche i citati principi generali di trasparenza, ragionevolezza ed economicità".

La scelta non si presenta illegittima, né foriera di danno erariale. Infatti, nel caso di specie, la Corte osserva che le parcelle pagate agli avvocati non risultano incongrue ed, anzi, inferiori alle tariffe professionali.

Nelle conclusioni, quindi, il Collegio fornisce delle utili indicazioni per l'affidamento e la legittimità di tali incarichi, attraverso la declinazione dei principi generali declinati da ANAC al caso (positivo) concreto. In particolare, risultano conseguiti:

a) l'economicità, intesa come l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento del contratto, dato che i compensi spettanti ai professionisti si sono attestati su un valore di gran lunga inferiore ai minimi tariffari e giudicati peraltro congruo nei pareri chiesti all'Avvocatura Generale dello Stato;

b) l'efficacia, intesa come la congruità degli atti posti in essere rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati, che può desumersi dall'ampia percentuale delle cause vinte rispetto al complessivo contenzioso. Non è stata, poi, posta in dubbio la correttezza professionale con cui sono state eseguite le prestazioni;

c) l'imparzialità e la trasparenza si sono manifestate nell'alternanza seguita nell'affidamento degli incarichi ai professionisti il cui numero, progressivamente ampliato nel corso degli anni, non poteva tuttavia prescindere dal valore sempre molto elevato delle cause e dalla rilevanza strategica delle stesse per la società e per lo Stato. Tali cause pertanto non potevano che essere affidate a professionisti altamente specializzati e strutturati.

In relazione ai criteri seguiti per gli affidamenti - fondati essenzialmente sulla conseguenzialità, la rilevanza strategica e le esigenze tecniche – l'analisi delle cause ha, inoltre, evidenziato come la società abbia seguito ante litteram i principi definiti, successivamente, dall' Anac nelle Linee guida del 2018, cui la società si è poi ulteriormente adeguata ampliando il numero dei legali ed avviando le attività dirette alla costituzione di un elenco di professionisti.

Quanto alla presenza di una struttura ad hoc, i convenuti (professionisti) né sono estranei. La sezione evidenzia però che: "La presenza nell'organico della società di una molteplicità di laureati in legge (anche in possesso della mera abilitazione all'esercizio della professione forense) trova, d'altra parte, la sua ragion d'essere proprio nell'attività tipica posta in essere dalla società, quale centrale di committenza delle pubbliche amministrazioni, cui risponde la necessità di personale con formazione giuridica di matrice essenzialmente procedimentale; personale, pertanto, in grado di supportare la società nell'attività amministrativa di gestione delle procedure concorsuali (dalla redazione dei bandi di gara e degli atti di gara fino allo svolgimento delle gare stesse e alla stipulazione dei contratti) ma non evidentemente nell'attività di patrocinio legale, trattandosi di un settore specifico di particolare complessità quanto al merito delle questioni e agli aspetti procedurali".