Patrimonio comunale in godimento ad altra pubblica amministrazione
La Corte Conti Basilicata, con deliberazione 15/2023, ha espresso parere sulla possibilità da parte di ente locale, alla luce dei principi in materia di gestione del patrimonio immobiliare delle Pubbliche Amministrazioni, della costituzione, a titolo gratuito, del diritto di superficie o di altro diritto reale di godimento su un immobile di una P.A., in favore di altra P.A. Il Comune istante ha anche chiesto se i suddetti principi gestionali del patrimonio immobiliare pubblico siano contemperati dal principio della c.d. finanza pubblica allargata in caso di trasferimento, sempre a titolo gratuito, del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento in favore di altra Pubblica Amministrazione.
La Sezione rileva che non rinvenendosi nell’ordinamento gius-pubblicistico norme specifiche che prevedano una capacità degli Enti pubblici di adottare atti di liberalità in favore di altri soggetti, pubblici o privati, né, in verità, che prevedano divieti, è rimesso al prudente apprezzamento dell’Ente locale la scelta gestionale ritenuta in concreto più idonea a perseguire la migliore e corretta gestione del proprio patrimonio, nel rispetto del regime giuridico connesso alla natura dei beni (diverso se appartenenti al demanio, al patrimonio disponibile o indisponibile) e del soddisfacimento dell’interesse pubblico, anche in relazione al necessità di dare attuazione al principio di sussidiarietà costituzionalmente previsto (cfr., art. 118 Cost.).
Pertanto, in assenza di puntuali prescrizioni normative che consentano, o impediscano, la possibilità di disporre gratuitamente di un immobile del patrimonio comunale in favore di altra Amministrazione pubblica, la scelta gestionale che il Comune sarà chiamato ad adottare, in funzione di coerente espressione della discrezionalità amministrativa, dovrà essere confortata e sorretta da adeguata e congrua motivazione intesa a privilegiare e salvaguardare il perseguimento di finalità di interesse collettivo, oggetto di tutela dell’Ente, anche sotto il profilo della sicurezza e della legalità, sì da escludere ogni timore di negligente e non consentito depauperamento.
Tale principio, risulta perfettamente compatibile con il “principio della c.d. finanza pubblica allargata” invocato dal Sindaco istante (vedasi sul punto, la previsione contenuta nell’art. 1, comma 439, L. 30.12.2004, n. 311, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis lett. b), D.L 06.07.2012, n. 95, convertito con modificazioni in l. 7.08.2012, n. 135: “Le Regioni e gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono concedere alle Amministrazioni dello Stato, per le finalità istituzionali di queste ultime, l’uso gratuito di immobili di loro proprietà”).